Il regime fiscale previsto dalla legge 398/91, nato per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, è stato poi esteso alle ProLoco e alle Associazioni senza fini di lucro dal Decreto-Legge n. 417/1991, art. 9 bis.

La successiva Legge n. 350/2003, all’art. 2 comma 31, ha inoltre stabilito che il regime fiscale agevolato può essere applicato anche ad associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

Non possono godere di questo regime altre figure tipiche del non profit che non sono giuridicamente delle associazioni, come le fondazioni, i comitati, gli enti religiosi.

Quali sono gli obblighi fiscali per le associazioni ricadenti nel regime fiscale previsto dalla Legge 398/91?

Le associazioni che svolgono attività commerciale ed hanno esercitato il diritto di opzione per l’applicazione della legge 398/91 sono esonerate dai seguenti obblighi:

  • tenuta delle scritture contabili previste dagli Artt. 14 – 15 – 16 – 18 – 20 del DPR 600/1973 e precisamente del libro giornale, del libro inventari, dei registri Iva e del libro dei cespiti ammortizzabili;
  • rilascio dello scontrino fiscale e/o delle ricevute fiscali;
  • emissione e registrazione delle fatture a eccezione di quelle di pubblicità;
  • presentazione della dichiarazione annuale Iva;
  • redazione dell’inventario.
  • ricordiamo che l’esonero dalla emissione delle fatture, ricevute fiscali e scontrino fiscale non significa divieto alla emissione, ma soltanto una facoltà. Ricordiamo, inoltre, che l’emissione della fattura costituisce l’unico strumento, per la controparte, utile a dedurre l’Iva addebitata.

Quali sono le attività pratiche che devono essere svolte dalle associazioni in regime fiscale 398?

  • Conservare e numerare le fatture emesse e le fatture d’acquisto progressivamente per anno solare.
  • Annotare entro il 15 del mese successivo con unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro ricavo commerciale (con riferimento al mese precedente) nel registro di cui al DM 11.02.97 IVA MINORI. Il registro non deve essere vidimato.

Il pagamento dell’Iva avviene nel rispetto di quanto disposto dall’Art. 74 comma 6 della legge Iva (DPR 633/72), il quale prevede un particolare regime di detrazioni forfettarie e precisamente il 50% dell’Iva incassata per tutti i proventi commerciali con la sola eccezione dei diritti di ripresa televisiva e di trasmissione, per i quali è prevista la detrazione di 1/3 (fino al 13/12/2014 la detrazione forfettaria per le sponsorizzazioni era del 10%).

L’Iva calcolata con le detrazioni suindicate deve essere versata trimestralmente entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre senza maggiorazione dell’1%, mediante mod. F24. I codici da usare sono: 1° trimestre (Gen-Feb-Mar) 6031; 2° trimestre (Apr-Mag-Giu) 6032; 3° trimestre (Lug-Ago-Sett) 6033; 4° trimestre (Ott-Nov-Dic) 6034. Il pagamento dell’ultimo trimestre ha scadenza 16/02 dell’anno solare successivo.