L’articolo 13-bis D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici

L’articolo 13-bis D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici ripristinando quanto era stato oggetto di abrogazione con l’articolo 1, comma 178, della legge n. 124/2017. In particolare era stata prevista l’esclusione dall’obbligo suddetto per gli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini. Sulla reintroduzione generalizzata della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici è intervenuta l’Agenzia delle Dogane che, con la direttiva n. 131411/RU del 20 settembre 2019, ha chiarito che sono sottoposti all’obbligo di denuncia anche gli agriturismi e i produttori agricoli che producono vino, birra, grappa, i quali dovranno presentare all’Ufficio delle dogane territorialmente competente la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici compilando l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane.

Gli operatori che hanno avviato l’attività somministrazione alcolici prima del 29 agosto 2017 e che ad oggi sono in possesso della licenza fiscale non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento. Le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019, la comunicazione da presentare al SUAP (sportello unico attività produttive) per l’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia fiscale all’Agenzia delle Dogane.

Cosa cambia per le associazioni che organizzano eventi temporanei come fiere e concerti?

Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, continuano a essere non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.