Chi sono gli associati di un ente del terzo settore? Modalità, termini e mansioni dei soci negli enti del terzo settore!

La qualifica di socio può essere concessa a chiunque condivida scopi e finalità ideali dell’ente Non Profit al quale richiede d’iscriversi, secondo quanto stabilito dal suo statuto sociale.

Essere socio di un’Associazione rappresenta la conclusione di un iter che muove da una richiesta espressa dell’interessato, per terminare con la deliberazione specifica sul punto resa dall’Organo incaricato individuato nello statuto, che certifica la nascita del vincolo associativo tra le parti.

È necessario per ogni Associazione individuare l’iter d’iscrizione, poiché dallo status di “socio” derivano diritti e doveri tutt’altro che trascurabili.

Un socio è infatti prima di tutto autorizzato a utilizzare i locali sociali per partecipare alle attività organizzate consultando altresì i libri sociali; concorre a costituire le assemblee (sia ordinarie che straordinarie) e gode dell’elettorato attivo (votare) e di quello passivo (essere votati).

A questi diritti si contrappongono i doveri di osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberazioni dell’Ente, oltreché quello di corrispondere le quote stabilite (sempre se dovute).

Gli associati degli Enti Del terzo Settore.

Nelle associazioni di terzo settore, il codice detta una disciplina per l’ammissione di nuovi associati, prevedendo che i requisiti e la relativa procedura debbano essere esplicitati nello statuto e conseguentemente resi pubblici attraverso l’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Inoltre, la norma prevede che, salve diverse disposizioni previste nello statuto:

  • l’ammissione è fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati;
  • in caso di rigetto, l’organo competente a deliberare deve motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati entro 60 giorni;
  • l’interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima. In questo caso, tali organi devono deliberare in occasione della loro successiva convocazione.