Attività e natura degli ETS Enti del Terzo Settore. Quali sono le attività diverse!

Dall’analisi del CTS gli ETS, diversi dalle imprese sociali, devono esercitare in via esclusiva o principale una o più delle attività d’interesse generale ivi elencate nell’ottica di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Attività e natura degli ETS Enti del Terzo Settore: quali sono le attività e quale la natura caratteristica degli ETS, enti del Terzo Settore.

Accanto alle attività d’interesse generale, gli ETS Enti del terzo Settore potranno svolgere anche le sopra citate attività diverse ai sensi dell’art. 6 nel rispetto di limiti e criteri di cui al nuovo D.M. 19.5.2021, n. 107.

A giusto completamento delle attività esercitabili dagli ETS si menzionano anche le “attività di raccolta fondi” di cui all’art. 7, per le quali si è ancora in attesa delle necessarie linee guida ministeriali.

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Le attività diverse degli ETS Enti del TERZO SETTORE.

Ai sensi dell’art. 6, CTS, gli ETS, o enti del terzo settore, possono esercitare “attività diverse” rispetto a quelle d’interesse generale elencate all’art. 5, qualora:

  • siano previste in statuto o nell’atto costitutivo;
  • presentino caratteri di secondarietà e strumentalità rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal D.M. 19.5.2021, n. 107.

Le attività diverse non rappresentano delle attività che gli ETS, enti del terzo settore, deve necessariamente svolgere, bensì delle attività “facoltative” che, tuttavia, non potranno essere esercitate se non dopo l’identificazione delle stesse da parte dell’organo statutariamente preposto. Infatti, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’esercizio di attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale sarà possibile esclusivamente a due condizioni:

  1. “che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (secondarietà e strumentalità dovranno essere valutate secondo i criteri e limiti che saranno definiti con decreto interministeriale, avente natura regolamentare);
  2. che sia consentito (e quindi specificamente previsto) dall’atto costitutivo o dallo statuto”, dovendo quest’ultimo individuare l’organo preposto alla loro identificazione.

Pertanto, nella redazione dell’atto costitutivo e del primo statuto dell’ente ovvero successivamente, in sede di aggiornamento statutario non sarà necessario identificare puntualmente l’elenco delle attività diverse esercitabili dall’ETS, bensì esclusivamente la possibilità di esercitare le stesse congiuntamente all’organo preposto alla loro identificazione. Tuttavia tale “libertà” non potrà estendersi fino d’includere qualsiasi tipo d’iniziativa tra le attività.