C’è sicuramente molta confusione sul nuovo decreto emanato dal governo. Non è sicuramente un periodo facile, anche per le associazioni di tutta Italia.
In questo articolo ti spiegheremo meglio gli articoli del dcpm che interessano di più le associazioni.

Art. 95: sospensione pagamento canoni di locazione

È disposta la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

SOSPENSIONE CANONI  IN SINTESI:

la sospensione NON RIGUARDA TUTTE LE LOCAZIONI relative al settore sportivo ma soltanto i canoni di locazione/affidamento dell‘impianto pubblico concesso da Stato, Comuni, Province, Regioni.
In linea generale è sempre consigliabile attivare un periodo di sospensione concordato con il locatore.

Art. 96: indennità collaboratori sportivi

La norma prevede un’indennità per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020. L’indennità è quella prevista per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e corrisponde a 600 euro per il mese di marzo.
Le domande degli interessati sono presentate a Sport e Salute S.p.A.
Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di ieri. Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

Quindi avranno diritto a richiedere l’indennità solo quei collaboratori che non percepiscono altro reddito da lavoro oltre quello del compenso sportivo!

Art. 61-62: sospensione dei versamenti fiscali

La sospensione riguarda:
RITENUTE; (per esempio per i collaboratori che superano i 10 mila euro)
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI; (per chi ha dipendenti a busta paga)
PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA; (per chi ha dipendenti a busta paga)
IVA del primo trimestre (per SSD/ASD con partita iva, in scadenza 16/05/2020).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione.
Le ASD o SSD che hanno dipendenti assunti a busta paga che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per un massimo di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari delle norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 23 febbraio 2020.
A tal proposito vi invitiamo a contattare il vostro consulente del lavoro che predispone i cedolini paga per tutte le informazioni del caso.

Art. 68: Sospensioni versamento carichi esattoriali (ex equitalia)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonchè dagli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto e dagli avvisi di addebito dell’INPS.
I versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
E’ previsto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla cosiddetta rottamazione-ter, nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto “saldo e stralcio”.

Art. 55: Sostegno finanziario alle imprese ( Da verificare ognuno con la propria banca)

Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

  1. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
  2. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

Qui il documento di sintesi completo: SCARICA QUI

Sintesi del dr. Roberto Straguzzi, Tributarista Qualificato dell’Istituto Nazionale Tributaristi al numero 1981.
www.studiostraguzzi.it