Quando si parla di associazione in partecipazione, il primo equivoco da chiarire è questo: il contratto non è scomparso, ma è cambiato profondamente. Oggi esiste ancora nel nostro ordinamento, perché continua a essere disciplinato dagli articoli 2549-2554 del codice civile. Quello che il legislatore ha eliminato è invece una sua forma molto utilizzata in passato, cioè la associazione in partecipazione con apporto di lavoro nel caso in cui l’associato sia una persona fisica. La svolta è arrivata con l’articolo 53 del d.lgs. 81/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, che ha riscritto l’articolo 2549 c.c. prevedendo espressamente che l’apporto dell’associato non possa consistere, nemmeno in parte, in una prestazione lavorativa.
L’associazione in partecipazione è ancora prevista dal codice civile, ma non può più essere usata con apporto di lavoro se l’associato è una persona fisica.
Sul piano giuridico, l’associazione in partecipazione è un contratto con cui un imprenditore, chiamato associante, attribuisce a un altro soggetto, detto associato, una partecipazione agli utili dell’impresa oppure di uno o più affari, in cambio di un apporto determinato. La struttura dell’istituto è rimasta quella prevista dal codice civile: non nasce una nuova società, non si crea un soggetto autonomo distinto dall’imprenditore e non si trasferisce la titolarità dell’impresa. L’associante resta infatti il solo titolare dell’attività e l’unico soggetto che assume diritti e obblighi verso i terzi.
Questa impostazione distingue nettamente il contratto sia dal lavoro subordinato, sia dal rapporto societario. Chi entra nel rapporto come associato non diventa dipendente e neppure socio in senso tecnico. Partecipa invece al risultato economico dell’attività sulla base dell’apporto promesso e delle condizioni stabilite nel contratto.
Come funziona il rapporto tra associante e associato
Nel rapporto interno, l’elemento centrale è la partecipazione al rischio d’impresa. L’associato, salvo patto diverso, prende parte non solo agli utili, ma anche alle eventuali perdite, entro il limite massimo del proprio apporto, come prevede l’articolo 2553 c.c.. È proprio questo profilo a rendere incompatibile il contratto con un uso meramente formale finalizzato a mascherare un comune rapporto di lavoro. Se manca il rischio, se manca la reale partecipazione ai risultati, se l’associato opera come un dipendente privo di autonomia sostanziale, il contratto perde la sua causa tipica.
Il codice civile riconosce inoltre all’associato alcune tutele che hanno un peso concreto. L’articolo 2552 c.c. gli attribuisce il diritto al rendiconto annuale, oppure al rendiconto finale se il contratto riguarda un singolo affare. L’articolo 2550 c.c. stabilisce invece che, salvo patto contrario, l’associante non può attribuire altre partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare senza il consenso del precedente associato. Sono disposizioni pensate per evitare che la partecipazione dell’associato venga svuotata o ridotta unilateralmente.
Perché la riforma del 2015 ha cambiato tutto
La parte più nota della disciplina riguarda però la stagione in cui l’associazione in partecipazione veniva usata anche con apporto di lavoro. Per anni questa formula è stata impiegata da molte imprese come strumento alternativo al lavoro subordinato o parasubordinato, spesso con un utilizzo molto discusso sul piano ispettivo e giudiziario. Il problema era evidente: in numerosi casi il lavoratore veniva formalmente qualificato come associato, ma nella realtà non partecipava davvero agli utili, non assumeva alcun rischio economico e non riceveva un rendiconto effettivo.
Per questo il Jobs Act è intervenuto in modo netto. Dal 25 giugno 2015, se l’associato è una persona fisica, il suo apporto non può più consistere, neppure in parte, in una prestazione di lavoro. Il contratto, dunque, sopravvive solo nelle ipotesi in cui l’apporto abbia natura diversa dal lavoro personale. Il Ministero del Lavoro ha poi chiarito, in un quesito del 2016, che l’abrogazione riguarda il solo apporto di lavoro e opera limitatamente all’ipotesi in cui l’associato sia una persona fisica.
Cosa succede ai vecchi contratti di associazione in partecipazione
La riforma non ha però travolto automaticamente i rapporti già esistenti. I contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro stipulati prima del 25 giugno 2015 restano validi fino alla loro cessazione. È un passaggio importante, perché significa che per i rapporti nati prima della riforma continua a rilevare la vecchia disciplina, con tutte le verifiche possibili in caso di ispezione o contenzioso. Lo stesso Ministero del Lavoro, in un documento del 2015, ha precisato che i nuovi rapporti con apporto di lavoro non sono più ammissibili da quella data, mentre restano fermi quelli già in essere.
Questa sopravvivenza dei rapporti precedenti rende ancora oggi utile conoscere la disciplina storica, soprattutto per consulenti, imprese e professionisti chiamati a ricostruire contratti datati o a gestire controversie legate alla loro corretta qualificazione.
Le presunzioni di subordinazione introdotte prima del Jobs Act
Già prima del 2015 il legislatore aveva provato a limitare gli abusi. La legge 92/2012 aveva introdotto una disciplina molto più severa per i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, prevedendo una presunzione di subordinazione in diversi casi. La riqualificazione poteva scattare, tra l’altro, quando mancava una effettiva partecipazione agli utili, quando non veniva consegnato il rendiconto previsto dall’articolo 2552 c.c. oppure quando gli associati impegnati nella medesima attività lavorativa erano in numero superiore a tre, salvo particolari eccezioni familiari.
Questo impianto normativo ha inciso molto anche nella prassi giudiziaria, perché ha consolidato un principio destinato a restare centrale: conta la sostanza del rapporto, non il nome che le parti gli attribuiscono. Se il rapporto è organizzato come lavoro subordinato, il semplice richiamo all’associazione in partecipazione non basta a sottrarlo alle tutele del lavoro dipendente.
Le deroghe del Pacchetto Lavoro 2013
In questa materia è intervenuto anche il cosiddetto Pacchetto Lavoro 2013, che ha previsto alcune deroghe al limite numerico degli associati in casi specifici. La deroga ha riguardato, in particolare, le imprese a scopo mutualistico e alcuni rapporti tra produttori e artisti, interpreti o esecutori destinati alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o sequenze di immagini in movimento. Anche queste eccezioni, però, si inserivano in un quadro generale di forte controllo sull’uso dell’istituto, non certo in una logica di liberalizzazione.
Quando l’associazione in partecipazione può ancora essere usata
Oggi, quindi, l’associazione in partecipazione non va confusa con un normale contratto di collaborazione lavorativa. L’istituto è ancora presente nel nostro ordinamento, ma non può essere utilizzato per ottenere una prestazione di lavoro da una persona fisica come avveniva in passato. Restano teoricamente possibili le ipotesi in cui l’apporto sia diverso, ad esempio patrimoniale o comunque non riconducibile al lavoro personale dell’associato, sempre nel rispetto della disciplina civilistica vigente.
Per questo, chi oggi cerca informazioni su associazione in partecipazione, contratto di associazione in partecipazione o perfino sull’erronea formula associazioni di partecipazione, deve tenere presente un punto chiave: non si tratta di uno strumento adatto a gestire personale o collaboratori in modo surrettizio. L’attenzione deve concentrarsi sulla natura reale dell’apporto, sulla presenza di una effettiva partecipazione agli utili, sul rendiconto e sul rischio economico assunto dall’associato.
Perché imprese e professionisti devono prestare attenzione
Sul piano operativo, l’errore più grave è considerare l’associazione in partecipazione una semplice etichetta contrattuale utile a rendere più flessibile un rapporto di lavoro. La normativa e i chiarimenti ministeriali vanno invece nella direzione opposta: il contratto ha uno spazio molto più limitato rispetto al passato e, se usato in modo improprio, può esporre l’impresa a riqualificazioni, recuperi contributivi e contenziosi.
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