In funzione del nuovo regime fiscale disegnato per le imprese sociali, l’Amministrazione finanziaria ha modificato i modelli di dichiarazione dei redditi, inserendo un’apposita casella “impresa sociale” che andrà “fleggata” per poter compilare i relativi campi. Tuttavia, tenuto conto che come si è detto le disposizioni fiscali di recente introduzione sono soggette alle apposite autorizzazioni comunitarie, detta casella potrà essere “fleggata” (e i relativi campi compilati) solo se alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione saranno intervenute dette autorizzazioni.

Inoltre, sempre sotto il profilo dichiarativo, va osservato che le cooperative sociali potrebbero trovarsi nella situazione di avere, per un determinato lasso temporale, la doppia qualifica di ONLUS (essendo oggi ONLUS di diritto) e di impresa sociale (divenendo, con l’entrata in vigore della nuova disciplina, imprese sociali di diritto). A seguito della Riforma, infatti, le cooperative sociali perderanno la qualifica di ONLUS (per effetto dell’intervenuta abrogazione della relativa disciplina) e acquisiranno quella di impresa sociale di diritto. Tuttavia, l’abrogazione della disciplina ONLUS è ancorata ad una tempistica diversa da quella dettata per l’efficacia della nuova disciplina fiscale dell’impresa sociale.

Nello specifico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 102, comma 2, lett. a) e 104, comma 2, del Codice, la disciplina ONLUS sarà abrogata “a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.” (vale a dire il Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all’art. 45 del Codice).

Viceversa, il comma 9 dell’art. 18 del Lgs. n. 112 del 2017 vincola l’efficacia delle disposizioni recate dal medesimo articolo al solo rilascio delle autorizzazioni comunitarie; a nulla rilevando, in questo caso, l’operatività o meno del Registro unico nazionale del Terzo settore.

In tale stato di cose, non è possibile escludere che nel momento in cui diverrà efficace la disciplina fiscale dell’impresa sociale (e, quindi, le cooperative sociali diverranno imprese sociali di diritto), sia ancora vigente la normativa ONLUS. Qualora si verifichi detta condizione, le cooperative sociali, in sede di dichiarazione probabilmente dovrebbero “fleggare” sia la casella ONLUS che quella “impresa sociale”. Tuttavia, sul punto si auspica intervengano dei chiarimenti da parte della prassi amministrativa, in tempo utile rispetto al termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni