Il recente obbligo della fatturazione elettronica che ha interessato la quasi totalità delle partite IVA ha comportato anche la necessità di modificare i criteri di assolvimento dell’eventuale dell’imposta di bollo.

Come si fa a mettere la marca da bollo da € 2,00 nelle fatture che (dal primo gennaio 2019) per loro natura sono virtuali?

A questa domanda risponde ilnD.M. del 28 dicembre 2018. L’Agenzia delle entrate, infatti, ha reso visibile (circa dal 10 aprile) nell’area riservata del contribuente l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta in base alle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio (SdI).

Occorrerà accedere nell’area “Fatture e corrispettivi” per consultare l’importo esatto.

Il contribuente potrà eseguire il pagamento utilizzando:

  • F24
  • l’apposita funzionalità presente nell’area con addebito su conto corrente bancario o postale.

L’imposta di bollo va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo. Pertanto, l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse gennaio-febbraio-marzo 2019 deve essere assolta entro il 23 aprile 2019 (poiché il 20 cade di sabato). In sintesi si riepiloga il termine di pagamento relativo a ciascun trimestre.

  • 1° trimestre 20 aprile
  • 2° trimestre 20 luglio
  • 3° trimestre 20 ottobre
  • 4° trimestre 20 gennaio.

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