La Legge 27/12/2017 n. 205, c.d. “legge di Bilancio 2018”, ha introdotto importanti novità in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche.

La Legge 27/12/2017 n. 205, c.d. “legge di Bilancio 2018”, ha introdotto importanti novità in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche. Tali disposizioni, unitamente all’entrata in vigore della delibera Coni relativa al funzionamento del nuovo Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche ed alla ridefinizione delle discipline sportive riconosciute dal Coni, comporteranno la necessità di rivedere diverse impostazioni nella gestione operativa dei sodalizi sportivi.

La nuova disciplina è in vigore dal 01/01/2018, ma per molti aspetti operativi si dovranno attendere i necessari chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, degli enti previdenziali e le delibere del Coni.

Innalzata la soglia di esenzione dei compensi sportivi

Il comma 367 della legge di bilancio prevede che:

“Al comma 2 dell’articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a)……………………… b) le parole: «7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»”.

In pratica, la franchigia esente dei c.d. “compensi sportivi dilettantistici” viene incrementata – a partire dal 01/01/2018 – dalla previgente soglia di 7.500,00 euro alla nuova soglia di 10.000,00 euro annui.

Restano ferme le altre disposizioni in materia di compensi sportivi dilettantistici, quindi:

  • a) sarà sempre possibile erogare, oltre ai compensi/premi/rimborsi forfettari, anche rimborsi spese analitici (c.d. “rimborsi a piè di lista”), comprese le indennità chilometriche per l’utilizzo di automezzi propri da parte dello sportivo dilettante, che, se adeguatamente documentati, non saranno soggetti a tassazione e potranno essere sommati alla nuova soglia esente di 10.000,00 euro ;

  • b) l’associazione o la società sportiva dilettantistica erogante i compensi dovrà provvedere, entro il 28/02 di ogni anno, alla consegna al percipiente della Certificazione Unica (CU) indicante le somme corrisposte a ciascuno sportivo nel corse dell’anno solare precedente, ed all’invio telematico della stessa all’Agenzia delle Entrate entro il 07/03. In presenza di ritenute operate, occorrerà inoltre presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta – modello 770;

  • c) qualora il percipiente sia un dipendente pubblico permane l’obbligo di comunicare all’amministrazione di competenza, l’esistenza di una collaborazione con un sodalizio sportivo dilettantistico, precisando che tale collaborazione sarà esercitata al di fuori dell’orario di lavoro, e fatti salvi gli obblighi di servizio, e che per la stessa saranno percepiti esclusivamente i rimborsi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir (Art.. 90, c. 23, L. 289/2002).

d) per effetto dell’aumento del tetto di esenzione, l’imposizione sui c.d. “compensi sportivi” sarà la seguente:

  • fino a 10.000 euro, fiscalmente esenti

  • da 10.000,01 a 30.568,28 euro (vedi NOTA), in ritenuta a titolo definitivo d’imposta con aliquota pari al primo scaglione di reddito (attualmente il 23%), maggiorata delle addizionali regionale e comunale,

  • sopra a 30.568,28 euro (vedi NOTA), in ritenuta a titolo d’acconto e obbligo di dichiarazione dei redditi del percipiente.

Nel caso di effettuazione di ritenute, esse dovranno essere versate, con modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento delle somme.

Al momento di ciascun compenso, al fine di verificare l’eventuale superamento della soglia esente, la società sportiva dovrà farsi rilasciare la ricevuta con una dichiarazione nella quale lo sportivo percipiente dichiari di avere (o meno) percepito compensi che comportino il superamento dei 10.000 euro.

NOTA: Si segnala che sussiste un problema interpretativo in relazione alla somma di 30.568,28 euro: taluni commentatori sostengono sia in realtà pari a 28.168,28 euro.

Attendiamo pertanto che la questione sia chiarita dall’Agenzia delle Entrate.

INQUADRAMENTO DEI COLLABORATORI SPORTIVI COME CO.CO.CO.

Il comma 358 della Legge di Bilancio 2018 stabilisce che “Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal Coni ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.”

Il successivo comma 359 prevede che “I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi [omissis].”

In pratica, i citati commi comportano quanto segue. 1) Solo il Coni può definire quali sono le prestazioni sportive dilettantistiche

Al solo Coni (e non alle Federazioni Sportive nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva) è conferita la possibilità di definire quali siano le prestazioni sportive dilettantistiche che possono essere inquadrate nel regime agevolativo di cui alla lettera m) del primo comma dell’art. 67 del Tuir (redditi diversi, non assoggettabili a contribuzione previdenziale, come precisato dalla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 1/12/2016).

La delega esclusiva al Coni evita opportunamente che ogni singola Federazione o Ente possa fornire interpretazioni differenti e talvolta eccessivamente “inclusive” e comporta la decadenza delle delibere in materia emanate dalle FSN e dagli EPS.

Infatti sarà solo il Coni a definire quali saranno, per usare la terminologia dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, “le mansioni rientranti (…) tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche”. Mansioni che – ci si augura – una volta inquadrate, non dovrebbero essere più oggetto di contestazione da parte degli Organi Ispettivi.

Malgrado alcune mansioni sembrino rientrare “naturalmente” – quali gli istruttori sportivi – occorrerà verificare quali e quante delle altre figure che erano state individuate dalle delibere federali sinora emanate (ad es. dirigenti accompagnatori, addetti agli arbitri, assistenti alla segreteria, assistenti tecnici, assistenti bagnanti delle piscine, addetti al magazzino, alla manutenzione dei campi sportivi, meccanici, video-analisti, ecc.) saranno inserite nell’elenco.

È quanto mai urgente, quindi, una delibera Coni che individui tali “mansioni necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche”.

Per le mansioni escluse, risulterà difficoltoso giustificare, in caso di verifica e/o accertamento, la natura sportiva dilettantistica del rapporto di collaborazione, con tutte le conseguenze in termini di tassazione, assoggettamento a contribuzione del compenso e, soprattutto, di inquadramento del rapporto lavorativo.

2) Le collaborazioni sportive sono co.co.co.

Le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni sono ricondotte alla disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Questo significa che ogni prestazione di collaborazione sportiva sarà considerata rapporto di co.co.co. reso ai fini istituzionali, e non potrà essere riclassificata – ai sensi dell’art. 2, c. 2, lett. d), del D.Lgs.81/2015 – quale attività di lavoro subordinato (fatto salvo, ovviamente, che il rapporto non sia un rapporto di lavoro subordinato erroneamente inquadrato).

3) Nuovi obblighi per le ASD e le SSD

La natura di co.co.co comporterà, in ogni caso, il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge in relazione a tale categoria di lavoratori, ed in particolare:

  • la comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego:

  • l’istituzione e la tenuta del Libro Unico del Lavoro;

  • la predisposizione del cedolino paga.

Tutti adempimenti in relazione ai quali sarà necessario l’intervento di un professionista (consulente del lavoro o commercialista), con probabile aggravio di costi per le ASD e le SSD.

Non adempiere può però costare molto di più, stante il rischio – in caso di verifica ispettiva – che vengano irrogate le pesantissime sanzioni per lavoro irregolare.

4) Divieto di pagamento in contanti dei compensi

Il comma 910 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 introduce dal 1 luglio 2018 il divieto di pagamento di stipendi e compensi in contanti ed il conseguente obbligo di pagamento tramite:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

  • strumenti di pagamento elettronico;

  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

  • demissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Il successivo comma 911 specifica che l’obbligo s’intende applicabile “qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”. Ancora più esplicitamente il comma 912 specifica che per rapporto di lavoro si intende anche “ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.

La conseguenza è che dal 01 luglio 2018, è vietato il pagamento in contanti degli stipendi e dei compensi, compresi quelli relativi alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva (le così dette collaborazioni sportive).

Inoltre la norma stabilisce che la firma “per ricevuta” del collaboratore non costituisce più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Le sanzioni previste per chi paga gli stipendi in contanti vanno da 1.000 a 5.000 euro.

5) Compensi sportivi: redditi diversi esenti da contributi previdenziali

I compensi erogati dalle associazioni e società dilettantistiche non lucrative – pur essendo rapporti co.co.co – rimangono inquadrati nella categoria dei redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir, e, secondo la già richiamata Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 1/12/2016, continueranno a beneficiare dell’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali, qualunque sia l’ammontare del compenso erogato. Confermato inoltre il connesso trattamento fiscale agevolato di cui sopra, con l’incremento della soglia esente a 10.000,00 euro annui.