Scuole di musica e riforma del Terzo settore. Guida alla scelta della qualifica più adatta! Le scuole di musica, attualmente, propendono per costituirsi con la qualifica di “associazione di natura culturale”. Scegliendo di rientrare tra le associazioni culturali, le scuole di musiche si caratterizzano per la democraticità, l’assenza di scopo di lucro, la trasparenza gestionale e la qualifica di “ente non commerciale”.

Questa qualificazione consente alle scuole di musica di accedere a diverse agevolazioni fiscali, di non assoggettare a Iva la quota d’iscrizione ai diversi corsi che vengono attivati e di non versare quindi le imposte dirette sulle quote d’iscrizione ai singoli corsi di musica.

Scuole di musica e legge 398/1991.

Inoltre, una scuola di musica senza scopo di lucro che sceglie di aprire una partita iva e che non presenti introiti superiori alle 400mila euro, può ricorrere al regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991.

Associazione di promozione sociale, ente generico o impresa sociale: quale qualifica scegliere per le scuole di musica.

La vita delle scuole di musica cambierà a breve. Una volta che la Riforma del Terzo Settore sarà perfettamente attuata si andrà incontro a diverse modifiche fiscali. Vediamole nel dettaglio.

Una volta che il Codice del Terzo settore sarà pienamente attivo, il corrispettivo versato dal socio per partecipare alle singole attività musicali continuerà a essere escluso dalle tassazioni ordinarie e a rientrare nel regime fiscale agevolate 398 solo se la scuola di musica prenderà la qualifica di associazione di promozione sociale APS.

Tutte le altre associazioni, e in Italia sono decine le Associazioni / scuole di musica che non hanno ancora effettuato la scelta, dovranno sottostare a una “tassazione normale”.

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Requisiti per ottenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale APS.

Una scuola di musica, come abbiamo già visto, può accedere alla qualifica di APS e continuare a rientrare nel regime fiscale agevolato 398, ma per farlo deve rispettare alcuni requisiti.

Alcuni requisiti sono comuni a tutti gli enti del Terzo settore, e sono (ovviamente):

  • quello di perseguire finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale;
  • di rispettare le dinamiche della vita democratica e di non discriminare nessuno;
  • il rispettare i vincoli e i limiti previsti per le eventuali attività diverse, come ad esempio la vendita di strumenti musicali
  • il rispetto delle indicazioni sulle attività secondarie o strumentali e su come si rapportano alle attività d’interesse generale;
  • rispettare le previsioni economiche e normative indicate dai contratti collettivi in caso di presenza di lavoratori dipendenti.

Le Associazioni di Promozione Sociale APS devono, inoltre, fare in modo che i soci siano almeno in numero di sette (se persone fisiche) o di tre se parliamo di altre associazioni di promozione sociali. Le APS saranno considerate tali se l’associazione presenta dei volontari non retribuiti che prestano il loro lavoro senza alcun compenso e che gratuitamente e spontaneamente collaborano alla realizzazione delle attività associative.

L’APS deve dimostrare di svolgere la propria attività prevalentemente con l’apporto dei propri soci volontari e nel caso di risorse umane retribuite, deve rispettare i criteri fissati dal Codice del Terzo Settore.

Requisiti e qualifica di APS per le scuole di musica.

Nel caso in cui la scuola di musica rispettasse tutti i precedenti requisiti, la forma di associazione di promozione sociale potrebbe sicuramente rappresentare la soluzione ottimale sia per quanto riguarda le agevolazioni fiscali sia per la possibilità di svolgere attività commerciale sfruttando i vantaggio del regime fiscale agevolate 398 e di stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni, come Comuni, istituti scolastici e conservatori.

Scuole di musica, quando non possono diventare delle APS.

Nel caso in cui una scuola di musica presentasse un rapporto tra soci volontari e collaboratori retribuiti pesantemente sbilanciato verso la contribuzione la scuola non potrà qualificarsi come associazione di promozione sociale. A questo punto le possibili soluzioni sono sostanzialmente due:

  • trasformare la scuola di musica in un Ente del Terzo Settore generico
  • trasformare la scuola di musica in un impresa sociale.