Con l’avvicinarsi dell’estate, molte associazioni organizzano attività durante le feste, sagre e fiere varie di paese e molto spesso durante queste iniziative vengono effettuate varie attività ma in particolare la somministrazione di cibi e bevande.

Tali attività richiedono, oltre che l’organizzazione in senso stretto delle stesse, anche valutazioni su vari risvolti di tipo autorizzativo, nonché amministrativo e fiscale. Si tratta di un aspetto spesso poco conosciuto e trascurato dagli stessi organi di controllo sia dell’Annonaria Comunale che dell’Amministrazione Finanziaria, che contestano spesso attività lecite da parte degli enti non profit.

Innanzitutto bisogna porre particolare attenzione al soggetto promotore ed organizzatore dell’evento al fine di individuare con precisione il soggetto che si assume le responsabilità dell’organizzazione, ad es. la parrocchia, un’associazione collegata alla parrocchia, un gruppo di cittadini, un comitato, un’associazione onlus…

La necessità di specifici adempimenti ed apposite autorizzazioni dipende dalle attività che vengono svolte. In questo intervento finalizzeremo l’osservazione agli aspetti relativi alla somministrazione di alimenti e bevande.

La somministrazione di alimenti e bevande

Per osservare con attenzione l’aspetto richiamato in premessa occorre innanzitutto riferirsi al comma 17 dell’art. 52 della legge 448/2001 che così recita: “A decorrere dal 1 gennaio 2002 le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971 n.426 e successive modificazioni non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico”.

Quindi, dal 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore dell’articolo 52, comma 17, della Legge 448/2001 , in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico per la somministrazione di alimenti e bevande non occorre l’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la Camera di Commercio. L’attività svolta in modo temporaneo durante le manifestazioni è comunque soggetta alla presentazione della denuncia di inizio attività al Comune di competenza.

Qualora le medesime manifestazioni avvengano per altre finalità l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande resta soggetta all’iscrizione al registro.

Il Ministero delle Attività Produttive con la risoluzione n. 504334 del 17 aprile 2002 ha cercato di spiegare la portata della norma. La portata centrale della risoluzione può riassumersi in tal modo:

L’aspetto relativo alla legge 426/1971 riguarda solo l’iscrizione al REC per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande

L’attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande, esercitata esclusivamente nel corso di manifestazioni sagre e fiere, è soggetta a denuncia di inizio attività al Comune

L’attività temporanea di somministrazione sopra richiamata può essere effettuata da soggetti non iscritti al REC solo se la manifestazione ha carattere:

a) religioso

b) benefico

c) politico.

Di conseguenza si può dedurre che la manifestazione potrà essere, presumibilmente, organizzata solo da enti religiosi, partiti o movimenti politici ed enti aventi scopo benefico

Da un punto di vista di autorizzazioni amministrative, il commercio al dettaglio di prodotti svolto nelle fiere e sagre di qualunque tipo non è soggetto al decreto Legislativo n. 114/1998 se esercitato “ in maniera del tutto occasionale”, mentre se è esercitato “in maniera professionale” è regolato dalle disposizione sulla vendita in aree pubbliche.

Con un successivo intervento sarà poi trattato l’aspetto fiscale e contabile di questa particolare forma di raccolta fondi per gli enti non profit.