Innalzando a 10.000 Euro tale limite, le ASD e SSD potranno avere più margine per compensare atleti, istruttori e collaboratori amministrativi spendendo meno per garantire un netto adeguato.

Si innalza da 7.500 a 10.000 euro l’ammontare dell’esenzione compensi per attività musicali e sportive dilettantistiche che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche) nonché dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individuati dall’art. 67, comma 1, lettera m), TUIR.

Per meglio comprendere la portata di questa piccola evoluzione normativo-fiscale analizziamo insieme quali sono oggi le imposte per i Compensi rilasciati da associazioni sportive e/o culturali!

  • Da 0 a 7.500 euro non si applicano imposte, da oggi invece il limite passerà a 10.000 con ovvi vantaggi per il mondo delle associazioni culturali e sportive:

  • Da 7.500,01 a 28.158,28 euro ritenuta del 23% a titolo d’imposta;

  • Oltre 28.158,28 euro ritenuta del 23% a titolo di acconto.

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Oltre la novità, secondo noi, più importante rappresentata dall’innalzamento da 7.500 a 10.000 euro dell’ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, le altre importanti news riguardanti lo Sport sono:

  • Incentivare l’ammodernamento degli impianti calcistici in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di Serie B, alla Lega Calcio Professionisti e alla Lega di Serie D che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi sino a un massimo di 25.000 euro

  • Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro V del codice civile. A pena di nullità, lo statuto sociale delle società così costituite deve contenere: nella denominazione o ragione sociale la dicitura società sportiva dilettantistica lucrativa, nell’oggetto o scopo sociale lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina

  • Obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Prevendite e Adattate (LM67)o in Scienze e Tecniche dello Sport purchè in possesso della laurea triennale in Scienze Motorie.

  • L’imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI.

A tutte le imprese è infine riconosciuto un credito d’imposta nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui pari al 50% delle erogazioni liberali fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.