Cos’è la fattura elettronica e che differenze ci sono con la fattura di carta? Scopriamo insieme, con i consigli degli esperti AssoFacile, tutto quello che serve sapere per non cadere nei “tranelli” della fattura elettronica

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:

  • va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone

  • deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).

Che cosa è il sistema di interscambio SdI?

Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:

  • verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (“codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;

  • controlla che la partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti.

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento. In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

Restano valide le regole che consentono di predisporre la “fattura (elettronica) differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 4 lett. a), del Dpr n. 633/72. Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta.

Quali sono i soggetti esonerati dall’emissione della fattura elettronica?

Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.

A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Che cosa è la fattura elettronica?

La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di
Interscambio (da ora in poi, SdI), di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al SdI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un
lotto di fatture ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.