Il Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) chiarisce che “Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva”.

Viene previsto che “Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore”.

Rispetto al tema della raccolta fondi si aprono pertanto due fronti:

  • come garantire trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie acquisite, tema rispetto al quale si attendono le linee guida che saranno adottate con Decreto ministeriale e che potranno essere implementate anche dalle associazioni sportive che decideranno di non acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore;

  • come gestire le attività di raccolta fondi che si realizzano attraverso la cessione di beni di modico valore o servizi ai sovventori, atteso che tali attività sono tipicamente di natura commerciale.

Ebbene le associazioni possono svolgere queste attività di raccolta fondi in via occasionale esclusivamente per autofinanziamento: le risorse derivanti dalla vendita di beni di modico valore e dalle prestazioni di servizi ai sovventori devono pertanto essere utilizzate direttamente dall’organizzatore e non essere devolute ad organizzazioni terze, salvo che non siano partner di un progetto.

Sotto il profilo fiscale il trattamento è inoltre differenziato a seconda che l’associazione:

  • sia titolare di Partita IVA in regime ex Lege 398/1991;

  • sia titolare di solo codice fiscale o di Partita IVA ma in regime diverso da quello di cui alla Legge 398/1991.