Un’associazione può organizzare spettacoli e intrattenimenti. Anzi, l’imposta non è dovuta per attività di intrattenimento svolte occasionalmente dalle onlus o da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 23 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460).

Attività di un’associazione per organizzare spettacoli, giochi, balli, recite, concerti: cosa fare e come ottenere l’esenzione dell’imposta.

Per ottenere l’esenzione è necessario:

che la manifestazione sia svolta occasionalmente;

  • comunicarlo in anticipo all’ufficio SIAE territorialmente competente redigendo la “Dichiarazione di effettuazione dell’attività”;
  • redigere un apposito e separato rendiconto finale, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, in cui siano segnate in modo chiaro e trasparente le entrate e le uscite complessive, corredato da una relazione illustrativa, tenuto su fogli numerati progressivamente per ciascun anno.

Un’altra disposizione interessante è quella che prevede per qualunque organizzatore la riduzione del 50% dell’imposta quando l’iniziativa è per beneficenza a favore di una onlus o un ente pubblico (art. 5 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 “Istituzione dell’imposta sugli intrattenimenti”).

In tal caso è necessario che: l’organizzatore non organizzi iniziative di questo genere per più di 12 giornate l’anno; per lo meno i due terzi dell’incasso (al netto delle imposte) sia devoluto in beneficenza; l’organizzatore comunichi in anticipo l’iniziativa all’ufficio SIAE e rediga un apposito e separato rendiconto di entrate e uscite.

Iva organizzazione eventi e spettacoli.

Per quel che riguarda l’IVA, la disciplina di intrattenimenti e spettacoli è descritta rispettivamente al c. 6 art. 74 e all’art. 74 quater Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.

Ogni qual volta il luogo dello spettacolo è aperto al pubblico, il personale SIAE può accedere per verificare il rispetto della normativa; il locale associativo in cui avviene lo spettacolo viene considerato “non aperto al pubblico” quando vi si accede esclusivamente dall’interno della sede sociale, nella quale l’ingresso deve essere rigorosamente riservato ai soci.

Attenzione: nonostante la riduzione o l’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti, resta pur sempre da chiedere alla SIAE il permesso per l’utilizzo di opere protette da diritto d’autore e pagare i diritti relativi! Oltretutto il permesso è a volte condizionato alla qualità dell’esecuzione e alla quantità di esecuzioni; inoltre alcune case produttrici cinematografiche, pur disponibili a concordare una agevolazione sulle proiezioni dei propri film da parte delle associazioni di volontariato, negano il permesso di proiettare da DVD e videoproiettore