Il 30 novembre 1999, una decisione del Garante ha stabilito che le associazioni non possono impedire la pubblicazione dei nomi dei propri iscritti. Questo principio è stato affermato in seguito a un ricorso presentato da un rappresentante legale di un’associazione che aveva chiesto a un quotidiano locale di bloccare la pubblicazione degli elenchi degli iscritti.

Impedire la pubblicazione dei nomi degli iscritti è possibile? Leggi l’articolo e scopri come comportarti secondo la Legge n. 675 del 1996

Nell’esame del caso, il Garante ha affermato che la legge n. 675 del 1996 non prevede un diritto per l’associazione di esercitare i diritti personali degli iscritti a meno che non sia in grado di dimostrare l’esistenza di una specifica delega da parte di ciascun associato. Poiché non è stata fornita alcuna documentazione comprovante il conferimento di tale delega, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

L’Autorità ha precisato che l’adesione a un’associazione appartiene all’associazione stessa come risultato della libera scelta dell’individuo che fornisce i propri dati. Tuttavia, semplicemente aderendo a un’associazione, senza una delega o procura espressa, non può limitare i diritti personali dell’interessato, come previsto dall’art. 13 della legge sulla privacy, come il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento dei dati e opposizione al loro trattamento.

Inoltre, in caso di diritto di cronaca, l’interessato dovrebbe dimostrare l’esistenza di un motivo legittimo per impedire la pubblicazione. Questa decisione ha quindi stabilito che le associazioni non possono nascondere i nomi dei propri iscritti.

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