Gli enti associativi tenuti all’invio del modello Eas devono farlo entro il 31 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate. Ma cos’è esattamente il modello Eas? Chi deve presentarlo? Quali sono le modalità di invio e come influisce la riforma del Terzo settore? Ecco le risposte.

Il modello Eas (modello di comunicazione dei dati significativi ai fini fiscali relativi agli enti associativi) riguarda esclusivamente gli enti non commerciali di natura associativa, che devono inviarlo obbligatoriamente all’Agenzia delle Entrate.

Il mancato invio del modello Eas comporta la perdita dei benefici fiscali per gli enti associativi, inclusa la tassazione delle quote associative e dei contributi, oltre ai corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art. 148, commi 1 e 3 del dpr 917 del 1986 e dall’art. 4 del dpr 633 del 1972).

Gli enti associativi obbligati devono inviare il modello Eas entro la fine del mese; scopri di più sulla compilazione, le modalità di invio e le esenzioni previste

Il codice del Terzo settore prevede esenzioni dal modello Eas per gli enti del Terzo settore (Ets) (art. 94, c. 4). Pertanto, gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) non devono inviare il modello EAS entro il 31 marzo.

Tuttavia, gli enti in fase di costituzione che intendono diventare Ets dovrebbero presentare il modello EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione, poiché tra la costituzione e l’iscrizione al Runts potrebbero trascorrere più dei 60 giorni previsti dalla normativa. Una volta iscritti al Runts e acquisita la qualifica di Ets, saranno anch’essi esenti dagli invii successivi del modello Eas.

Chi è esentato dalla presentazione del Modulo EAS?

Sono dispensati dall’inviare il suddetto modello, e pertanto non sono tenuti a presentarlo:

  • le Onlus registrate nell’Anagrafe unica gestita dall’Agenzia delle entrate;
  • le associazioni pro-loco che hanno scelto il regime previsto dalla Legge 398/1991;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che non intraprendono attività di tipo commerciale o de commercializzata nei confronti dei soci o degli affiliati.

Chi deve compilare, solo parzialmente, il modello EAS entro il 31 marzo?

Gli enti che sono obbligati a riempire soltanto determinate parti del modello EAS includono:

  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, registrate nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che svolgono attività di natura commerciale o solamente de-commercializzata nei confronti dei membri o degli iscritti;
  • le associazioni con riconoscimento (vale a dire dotate di personalità giuridica), che hanno ricevuto tale riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o dalle Prefetture/Commissariato del Governo.

Gli enti sopra citati riempiono la prima sezione del modello (che include le informazioni identificative dell’ente e del rappresentante legale) e, riguardo alla seconda sezione, inseriscono le informazioni richieste alle righe 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche completano inoltre la riga 20) dello stesso modello, mentre le associazioni con riconoscimento di personalità giuridica spuntano la casella “SI” nella riga 3).

Chi è obbligato a compilare il modello EAS in ogni sua parte?

Gli enti tenuti a completare l’intero modello Eas (ovvero rispondendo a tutte le 38 domande) includono associazioni non riconosciute (senza personalità giuridica) che non rientrano nelle categorie precedentemente citate e che:

  • si dedicano esclusivamente a attività istituzionali, limitandosi a raccogliere quote associative e contributi senza contropartite;
    intraprendono attività a pagamento rivolte ai propri membri (come ad esempio corsi di formazione);
  • svolgono attività commerciali, a condizione che queste non siano predominanti (un’associazione che svolge attività commerciali in modo esclusivo o predominante è considerata un’organizzazione commerciale e, di conseguenza, non è obbligata a presentare il modello Eas).

Obbligo di sottoporre nuovamente il modello Eas

Mentre le associazioni appena costituite devono presentare il modello entro 60 giorni dalla data di istituzione, quelle già esistenti devono farlo solo se si verificano cambiamenti nei dati comunicati nel modello precedentemente inviato. Entro il 31 marzo, gli enti associativi che rientrano nelle disposizioni di legge (come elencato in precedenza) dovranno segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali modifiche apportate nel 2022, inviando un nuovo modello Eas.

In base alle precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, non è necessario comunicare le modifiche riguardanti:

  • la modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente), che possono essere comunicati tramite il modello AA5/6 (per enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per enti con partita Iva);
  • l’importo dei proventi ottenuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20)
  • il costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
  • l’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
  • il numero di associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
  • l’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
  • il numero e i giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).

Se le variazioni riguardano solo i dati sopra elencati, l’associazione non è tenuta a ripresentare il modello Eas.

Tuttavia, se nel 2022 sono cambiati uno o più degli altri dati indicati (come ad esempio il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita Iva), il modello dovrà essere nuovamente presentato entro il 31 marzo 2023 dai soggetti interessati:

  • gli enti tenuti a compilare l’intero modello dovranno completarlo nella sua totalità (anche se solo uno dei dati che richiede la ripresentazione è cambiato);
  • gli enti tenuti alla presentazione parziale dovranno invece compilare solo i righi specifici menzionati in precedenza e saranno obbligati a ripresentare l’Eas solo se uno di questi è cambiato.

Come inviare all’Agenzia delle Entrate il Modello EAS?

Il modulo Eas deve essere inviato all’Agenzia delle entrate esclusivamente attraverso canali digitali: l’associazione può farlo autonomamente (abilitandosi ai servizi online dell’Agenzia) oppure può rivolgersi a un intermediario autorizzato (Caf o commercialista).

Se l’associazione non rispetta la scadenza del 31 marzo, è possibile regolarizzare la situazione (purché la violazione non sia stata rilevata o non siano in corso controlli, ispezioni o verifiche da parte degli enti competenti) mediante il meccanismo della “remissione in bonis”, presentando il modulo entro il termine della prima dichiarazione utile, ovvero entro il 30 novembre 2023, e versando una sanzione di 250 euro (utilizzando il modello F24 Elide, codice tributo 8114).