Con l’ordinanza n. 2169 del 29 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che (anche senza prova dell’attività negoziale) il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta deve pagare le imposte.

La Sesta Sezione Civile – T della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2169/18, accogliendo un ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha ribadito che:

«In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, ricollegandosi a una concreta ingerenza dell’attività dell’ente: ciò non esclude, peraltro, che per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma “ex lege” al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura.» (così Cass. Sez. V nn. 5746/07 e 19486/09; Cass. Sez. VI-5 n. 12473/15).

Con l’ordinanza n. 2169 del 29 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che (anche senza prova dell’attività negoziale) il legale rappresentante di associazione non riconosciuta deve pagare le imposte.

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ricorreva contro un’associazione sportiva. La VI Sezione Civile ha accolto il ricorso del Fisco, osservando come «in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 c.c. in aggiunta a quelle del fondo comune, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell’attività dell’ente».

Ciò, secondo la Suprema Corte, «non esclude che per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma “ex lege”, al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura».

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