Raccolta fondi per un’associazione. Come organizzare le raccolte fondi in modo corretto e non rischiare spiacevoli sanzioni

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività e iniziative che un ente del terzo settore (Ets) svolge per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Gli Ets – in via generale, e anche se lo statuto non lo prevede espressamente – possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

La normativa prevede incentivi fiscali, in forma di deduzioni e detrazioni, per chi elargisce donazioni al terzo settore. Quest’ultime non sono computate nel reddito degli Ets quando si tratta di controllare se essi possano essere definiti fiscalmente come enti commerciali.

Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata assimilabile. Si considerano, invece, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici.

Che cosa è una raccolta fondi?

Per tutti gli enti associativi ( associazioni, onlus, associazioni sportive, associazioni di volontariato, APS…) l’articolo 143 del T.U.I.R. (Legge Tributaria) prevede la non tassabilità dei fondi pervenuti grazie a raccolte pubbliche occasionali, svolte anche mediante vendita di beni di modico valore o di servizi a favore di coloro che fanno delle offerte.

Alcuni esempi di raccolta fondi possono essere vendita di piante, oggetti artigianali, prodotti alimentari o organizzazioni di lotterie, tombole, pesche di beneficenza.

I ricavi derivanti da queste attività sono sottratti all’imposizione ai fini delle imposte sui redditi. Inoltre fruiscono dell’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che il locale.

L’esclusione di questi fondi dall’imposizione tributaria è subordinata alle seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di iniziative occasionali, cioè svolte sporadicamente durante l’anno;
  • la raccolta di fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; • i beni ceduti durante la raccolta fondi devono essere di modico valore.

Da precisare che tale attività è stata più precisamente normata per le associazioni sportive dilettantistiche, tramite una legge (L. 133/1999 art. 25), che specifica che non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi, se il numero di eventi organizzati non è superiore a due all’anno e l’importo dei fondi raccolti non è superiore al limite massimo di 51.645,00 euro. Tale norma potrebbe essere applicata per analogia anche agli altri enti associativi.

Nella raccolta fondi, gli Ets devono rispettare i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del terzo settore.

Rendicontazione delle Raccolte fondi per le associazioni

Gli Ets non commerciali con riferimento alle raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione che non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Tali rendiconti – unitamente al bilancio e agli altri rendiconti – devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il registro unico nazionale del terzo settore (Runts), ai fini della pubblicazione e sul proprio sito web (o quello della rete associativa o affiliata).