Come noto, le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche godono di particolari agevolazioni fiscali. Tra queste la possibilità di erogare rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi a soggetti che svolgono attività in loro favore “ nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” e “collaborazioni coordinate e continuative di tipo amministrativo- gestionale di natura non professionale” che costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art 67 lett. m) del TUIR.

Compensi sportivi asd: custodi e giardinieri non hanno diritto alla ricezione dei compensi.

L’applicazione di tale normativa comporta una attenta valutazione, in particolare occorre individuare quali sono i soggetti che possono percepire tali somme che, ricordiamo fino all’importo di 10.000 euro non costituiscono reddito per il percipiente.

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Sul tema è intervenuta nei mesi scorsi l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 189 del 12 aprile 2022 a seguito di un interpello presentato da un’Associazione Sportiva Dilettantistica, riconosciuta dal Coni, che eroga compensi “dilettantistici” ad atleti, allenatori, massaggiatori, istruttori, dirigenti, amministratori e che, avendo ottenuto, tramite gara pubblica, la gestione di un palazzetto dello sport, vuole sapere in quale “casella” reddituale inquadrare i compensi erogati per le mansioni di giardiniere, custode e addetto alle pulizie. L’ASD stessa ipotizza che, a differenza degli altri, questi non siano ricompresi nell’ambito dei redditi diversi.

Compensi di giardinieri, custodi e addetti alle pulizie non rientrano tra i redditi diversi

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i compensi corrisposti dall’ASD ai custodi, ai giardinieri e agli addetti alle pulizie del palazzetto dello sport tenuto in gestione, non rientrano tra i redditi diversi, in quanto relativi a prestazioni non strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche.

Nella risposta fornita al contribuente l’Agenzia ripercorre l’evoluzione normativa dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir, che inquadra tra i redditi diversi, ai quali si applica il regime fiscale agevolativo dettato dall’articolo 69, comma 2, dello stesso Testo unico,

A tal proposito, tra l’altro, ricorda che il perimetro applicativo della norma è stato ampliato dall’articolo 35, comma 5, del Dl n. 207/2008, il quale ha chiarito che “nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” con la conseguenza che rientrano nell’ambito dell’“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, anche le prestazioni di coloro che svolgono attività “propedeutiche” (formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica), a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.

In merito poi alle condizioni che consentono l’applicazione del regime agevolativo, l’amministrazione richiama la lettera circolare del 1° dicembre 2016, con la quale l’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che sono essenzialmente due:

  • l’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica deve essere riconosciuta dal Coni attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive
  • il percettore dei compensi deve svolgere mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

Tanto premesso, osserva che le prestazioni rese dai custodi, dai giardinieri e dagli addetti alle pulizie del palazzetto non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’ASD istante. Appaiono piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo, il quale determina l’impossibilità di far rientrare i relativi compensi fra i redditi diversi e applicare la connessa disposizione agevolativa.