Gli enti non profit, specialmente quelli appartenenti al Terzo settore, sono tenuti a presentare il proprio rendiconto finanziario al registro unico nazionale entro il 30 giugno, aderendo ai formati ministeriali stabiliti. Questo articolo esplora le fasi necessarie per completare tale processo, con un focus particolare sulla raccolta di fondi.

Procedure di approvazione dei bilanci per gli enti non profit: termine, anno solare, anno sociale, schemi di bilancio. Linee guida.

Per le associazioni riconosciute, e per estensione a tutte le forme di enti non lucrativi, è obbligatorio convocare annualmente un’assemblea per l’approvazione del bilancio, come indicato dall’articolo 20, comma 1, del codice civile. L’analisi si concentra sulle tempistiche e le procedure specifiche per l’approvazione del bilancio annuale, in particolare per gli enti del Terzo settore (Ets), e sulla gestione del rendiconto delle raccolte fondi.

Termine per approvazione del bilancio per gli ETS

Il termine per l’approvazione del bilancio per gli enti del Terzo settore non è definito dal dlgs 117/17, ma è indicato solo il limite per il deposito al registro nazionale, fissato al 30 giugno. Per gli enti non lucrativi in generale, si può fare riferimento alla normativa sulle società, che stabilisce la convocazione dell’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Un’eccezione riguarda le Onlus, per le quali il termine è di 4 mesi.

Esercizio sociale coincidente con l’anno solare

Gli enti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare devono convocare l’assemblea entro il 30 aprile successivo, mentre per quelli con esercizio diverso, come alcune associazioni sportive, il termine può variare.

Schema di bilancio aggiornato

Per quanto riguarda lo schema di bilancio, gli enti non lucrativi possono adottare un formato semplificato, mentre gli enti del Terzo settore devono seguire gli schemi ministeriali. Se gli Ets hanno entrate annuali superiori a 220.000 euro, devono redigere un bilancio più dettagliato. Inoltre, gli Ets sono tenuti a depositare il bilancio al registro nazionale entro il 30 giugno.

Iter di approvazione del bilancio

L’iter di approvazione include la preparazione del bilancio da parte del consiglio direttivo, la revisione da parte del collegio dei revisori, e l’approvazione finale in assemblea. Le regole di convocazione dell’assemblea devono seguire quanto stabilito nello statuto dell’ente. La possibilità di svolgere le assemblee e le sedute in videoconferenza è stata prorogata fino al 31 luglio 2023.

Rendiconto enti non lucrativi che effettuano raccolte fondi occasionali

Gli enti non lucrativi che effettuano raccolte fondi occasionali devono redigere un rendiconto specifico per ogni evento, da firmare dal Presidente e da ratificare dal Consiglio Direttivo. Gli Ets devono depositare questi rendiconti insieme al bilancio di esercizio al registro nazionale entro il 30 giugno.