Cosa sono e come si costituiscono le associazioni di volontariato? Guida completa alla formazione delle ODV.

Le associazioni / organizzazioni di volontariato (Odv) sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o meno, che svolgono attività d’interesse generale prevalentemente a favore di terzi (non necessariamente svantaggiati) avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Cosa si intende per associazione di volontariato e per attività di volontariato?

Elemento essenziale che caratterizza le OdV è costituito dal fine di solidarietà sociale e dall’assenza di scopi di lucro.

Le OdV vengono definite, direttamente dalla Legge 11.08.1991, n. 266, come qualsiasi organismo liberamente costituito al fine di svolgere un’attività senza fine di lucro, anche indiretto, per fini di solidarietà e che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Qualsiasi socio dell’Associazione di volontariato, pertanto, non potrà mai essere retribuito in alcun modo per il servizio che rende all’OdV di appartenenza, ma potranno essere rimborsate al medesimo soltanto le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l’attività prestata, secondo dei parametri generali stabiliti dall’Associazione stessa, così come le attività e i servizi resi dall’Associazione in alcun modo potranno essere pagati dai beneficiari delle medesime.

Ciò che contraddistingue le OdV è costituito, pertanto, non dal suo elemento “oggettivo”, dal momento che la legge 266/91 non contiene alcun vincolo di oggetto dell’attività istituzionale e l’unico riferimento, del tutto generico, parla semplicemente di finalità di “carattere sociale, civile e culturale”, ma dall’elemento “soggettivo”, cioè dalle caratteristiche che deve avere l’attività di volontariato svolta dai soci.

Il Volontariato si colloca così nell’ottica dell’altruità e gratuità dell’azione volontaria svolta nei confronti di tutti quei soggetti, soci e non soci dell’Associazione, che siano interessati alla realizzazione delle finalità sociali.

Come si costituisce un’OdV associazione di volontariato?

Va evidenziato come un’OdV non necessita obbligatoriamente, per la sua costituzione, della forma scritta, dal momento che il diritto di associarsi, senza particolari formalità, viene stabilito direttamente dall’art. 18 della Costituzione e, pertanto, l’associazione di volontariato può nascere anche verbalmente o in forza di fatti concludenti che evidenzino un consenso, anche tacito, tra gli aderenti.

L’obbligo della forma scritta viene previsto solo qualora l’OdV intenda iscriversi al Registro Regionale del Terzo Settore (Sezione delle Organizzazioni di Volontariato) o quando voglia ottenere il riconoscimento della sua personalità giuridica: indipendentemente da tale previsione normativa, tuttavia la forma scritta si rende sempre preferibile, al fine di disciplinare, in modo preciso e puntuale, l’amministrazione e la gestione dell’OdV e i relativi rapporti sociali, in modo così da evitare, fin dalla costituzione, problemi d’interpretazione e di comprensione tra i soci.

La costituzione di un’associazione di Volontariato necessita dell’intervento di un gruppo di soggetti che manifestino la loro diretta volontà di svolgere un’attività volontaria e gratuita per fini di solidarietà all’interno dell’Associazione di riferimento: altro non è questo che l’Atto Costitutivo dell’Associazione, per l’appunto il “patto iniziale” degli aderenti che viene formalizzato all’interno della prima assemblea costitutiva dell’OdV, composta da tutti i soci fondatori, in cui i medesimi, oltre a esprimere in modo equivocabile detta volontà, approvano lo Statuto Sociale dell’Associazione, vale a dire il documento nel quale vengono disciplinati tutte le regole attinenti all’amministrazione, gestione ed estinzione dell’OdV. Quindi tutta la vita sociale della medesima.

Vale la pena ricordare come, sia l’Atto Costitutivo, sia lo Statuto, non necessitino della forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente la loro redazione in carta libera, pur, ovviamente, dovendo contenere tutte le previsioni espressamente previste dalla legge.

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