In una fase di grave crisi economica quale quella che stiamo attraversando le Associazioni riconosciute e quelle non riconosciute svolgono un ruolo di fondamentale importanza, e lo fanno in virtù della loro capillare presenza nel territorio e in generale grazie al livello di professionalità raggiunto.

Riconoscimento associazioni. Come si richiede il riconoscimento e si diventa associazione riconosciuta?

Riconoscere l’importanza del ruolo dell’associazionismo nella nostra società e sostenere l’operatività di questa che si configura spesso come una missione, è un atto di grande rilievo, concreta sensibilità, corretto impiego di risorse a beneficio di tutti e dei più deboli in particolare.

Ma non tutte le associazioni (come abbiamo già avuto modo di vedere) sono uguali. In Italia infatti, normative alla mano, sono due le tipologie di associazione previste dal nostro ordinamento che si differenziano per la modalità di costituzione, nel riconoscimento o meno della personalità giuridica e nel livello di responsabilità degli amministratori.

Associazioni riconosciute: chi sono e cosa fanno?

Associazioni riconosciute: più impegnative ma garantiscono benefici e un riconoscimento istituzionale più forte. Sono considerate come riconosciute tutte le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato.

La personalità giuridica consente alle associazioni di avere un autonomia patrimoniale perfetta (in questo caso si determina infatti la separazione del patrimonio dell’ente da quello dei soci, che agiscono in nome e per conto dell’ente). In caso di riconoscimento le responsabilità di tipo economico derivanti da attività svolte dall’associazione ricadono solo sull’associazione e non sui patrimoni delle singole persone che la compongono o degli amministratori.

Benefici goduti dalle associazioni riconosciute

Le associazioni riconosciute a differenza di quelle non riconosciute possono usufruire di particolari benefici previsti dalla legge, come la possibilità di richiedere contributi da parte di enti pubblici. Hanno la possibilità di ricevere eredità e donazioni o di comprare immobili.

Per ottenere il riconoscimento bisogna prima di tutto stanziare un capitale vincolato. Il capitale stanziato (che rappresenta la garanzia della solvibilità dell’associazione stessa, in caso di obbligazioni verso terzi) non potrà in nessun modo essere utilizzato per altri scopi dall’associazione.

  • Redigere l’Atto costitutivo sottoscritto in presenza di un notaio o un pubblico ufficiale;
  • Registrare lo Statuto dell’associazione presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate;
  • Presentare alla Prefettura della provincia in cui l’ente ha sede la domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, insieme alla documentazione richiesta.

La richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante dell’associazione. La Prefettura, accertata la presenza delle condizioni previste dalla normativa, l’esistenza di uno scopo possibile e lecito, e che il patrimonio sia sufficiente, la inoltrerà per l’approvazione, attraverso il Ministero competente, alla Presidenza della Repubblica.

Cosa sono le associazioni non riconosciute e come sono organizzate?

Le associazioni NON riconosciute sono più agili e diffuse, particolarmente adatte per chi vuole mettersi alla prova nel mondo dell’associazionismo. La disciplina degli enti non riconosciuti è espressione del principio costituzionale della libertà di associazione ex art. 18 Cost., che riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente e senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale: inoltre, sono proibite le associazioni segrete e quelle a carattere militare che perseguono, anche se indirettamente, scopi politici. La libertà di associazione è volta a favorire e tutelare lo sviluppo della persona umana, nonché del suo coinvolgimento nella vita economica, politica e sociale del Paese.

Come costituire un associazione non riconosciuta?

L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione. Art. 36 Codice Civile

Come le associazioni riconosciute anche le associazioni non riconosciute si basano sull’accordo raggiunto tra gli associati. Il contratto di associazione non prevede però per legge nessuna particolare formalità e/o costi di costituzione, d’altro canto le associazioni non riconosciute, essendo prive di personalità giuridica non godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, cioè, nel loro caso non c’è separazione assoluta tra patrimonio dei membri e patrimonio dell’ente.

Come abbiamo detto non esistono obblighi di forma per la costituzione di un associazione non riconosciuta. La forma scritta serve però se l’associazione dovesse acquisire beni immobili, in ogni caso per maggiore sicurezza sugli accordi presi è comunque opportuno, anche se non obbligatorio, che l’Atto costitutivo venga SEMPRE redatto in forma scritta.

Esempi di associazioni non riconosciute.

Le associazioni non riconosciute sono associazioni prive di personalità giuridica. Attenzione però, questo non significa che gli enti non riconosciuti non abbiano una propria soggettività e una correlativa capacità giuridica. Tra gli enti non riconosciuti ricordiamo i partiti politici e i sindacati.

Cosa sono le associazioni di fatto?

Un altro modo per definire le associazioni non riconosciute è quello di Associazioni di fatto.Le associazioni di fatto hanno una struttura simile a quella delle associazioni riconosciute, e per la loro organizzazione trovano applicazione gli articoli 36 del codice civile e seguenti. La differenza delle associazioni di fatto rispetto alle associazioni riconosciute è da ricercare proprio nel difetto del riconoscimento.

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