Gli Enti non profit che esercitano anche attività commerciali e non siano in regime agevolato di cui alla legge 398/91, hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica

La normativa sulla fatturazione elettronica, in vigore dal 01 gennaio 2019, non riguarda gli Enti non profit che NON esercitano attività commerciali, quelli cioè che sono privi di partita iva, essendo stati equiparati dal legislatore ai soggetti privati e, in quanto tali, per essi nulla è cambiato rispetto al passato: potranno continuare a ricevere su carta le fatture emesse dai loro fornitori.

La generalità degli Enti non profit che esercitano anche attività commerciali e non siano in regime agevolato di cui alla legge 398/91, hanno l’OBBLIGO di emettere la fattura elettronica per quanto riguarda le operazioni commerciali svolte che non siano documentate da scontrini o ricevute fiscali.

Per gli Enti non profit, esercenti attività commerciali, il d.l. n.119 del 23 ottobre 2018, ha esonerato dall’obbligo di fatturazione elettronica solo quelli che abbiano optato per la Legge 398/1991 e che abbiano conseguito proventi di attività commerciali non superiori a euro 65.000 nel periodo d’imposta precedente.

Enti non Profit con che non hanno obbligo di emissione di fattura elettronica

I soggetti passivi in regime di 398/91 e con un volume d’affari NON superiore a 65.000 conseguito nel periodo d’imposta precedente dall’esercizio di attività commerciali, possono continuare ad emettere le fatture in forma tradizionale. Gli enti no-profit in regime di 398/91 MA con ricavi superiori ad euro 65.000 nell’anno precedente “assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.

Dubbi su applicazione dell’OBBLIGO di Fatturazione Elettronica: e se invece di semplificare confondesse solo le cose?

La normativa sull’obbligo di fatturazione elettronica per gli Enti NON profit è apparsa ai consulenti di Assofacile, fin dalle prime ore, poco chiara. Si elimina un obbligo e si impone un controllo misto ad evidenti responsabilità per i casi di inadempimento di altra parte. Un controllo che allo stato attuale non prevede l’ipotesi di emissione di fatture per conto di terzi, se non attraverso una complessa procedura di deleghe con accreditamento presso lo SDI del cessionari, giusto per citare una dei punti oscuri della nuova normativa.