La Legge contiene molte disposizioni di grande interesse per gli Enti del Terzo Settore (ETS) e per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD). Scopriamo le principali modifiche apportate al regime fiscale delle ASD!

Nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018, è stata pubblicata la LEGGE 17 dicembre 2018, n. 136 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
La Legge contiene molte disposizioni di grande interesse per gli Enti del Terzo Settore (ETS) e per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD).

Cosa si doveva fare prima della Legge che ha istituito la fatturazione elettronica? Legge 136/2018!

Il Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n.127, aveva introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica per tutti i soggetti con Partita IVA, ad esclusione di quelli indicati nello stesso comma.

Tra i soggetti esonerati c’erano alcuni soggetti in regime forfettario, ma non c’erano le associazioni, sportive o meno, e le SSD, che avevano optato per la contabilità forfettaria ai sensi della legge 398/91. Con la Legge 136, è stato poi introdotto un nuovo esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica che si aggiunge a quelli già esistenti.

L’esonero riguarda le associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di natura commerciale superiori a 65.000 euro. Secondo le interpretazioni degli esperti di ASSOFACILE, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica tutti “i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398”

Cosa devono fare le associazioni che rientrano nel regime di contabilità ex 398 che nel 2018 NON hanno superato la soglia dei 65.000 euro?

Le associazioni che nel 2018 non hanno avuto ricavi di natura commerciale superiori a 65.000,00 euro, nel 2019 saranno esonerate dall’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutto il 2019, anche se nel corso del 2019 supereranno tale soglia.

Come si devono comportare le ASD che secondo la Legge EX 398, hanno superato nel corso del 2018 la soglia dei 65.000 euro di ricavi?

Le associazioni che nel 2018 hanno avuto ricavi di natura commerciale superiori a 65.000,00 euro, nel 2019 hanno l’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutto il 2019, anche se nel corso del 2019 non supereranno tale soglia. Ma attenzione: la fattura elettronica non deve essere emessa da loro, ma dal committente soggetto passivo d’imposta.
I criteri per determinare quali siano i ricavi da considerare per il raggiungimento di tale soglia, sono quelli di cui alla circolare Agenzia delle Entrate 18/E 1 agosto 2018 (vedi altra parte del nostro sito)

Come comportarsi nel caso di pubblicità e sponsorizzazioni?

La stragrande maggioranza delle fatture emesse dalle ASD riguardano prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazioni, sia in considerazione del fatto chela legge ex 398 le esonera dall’obbligo dell’emissione della fattura per gran parte dell’attività commerciale da loro svolta, sia in considerazione che tali attività commerciali (pubblicità e sponsorizzazioni) sono quelle prevalenti tra le ASD. Con la Legge 136/2018, in ogni caso, a prescindere dall’importo delle attività commerciali realizzate nell’anno precedente, tutte le fatture per pubblicità e sponsorizzazione, emesse dalle ASD, dovevano essere emesse dal “cliente”

Sono esonerati tutti i soggetti in 398/91 (ad esempio un’associazione di promozione sociale, o culturale, o una SSD) o solo le ASD?

SI. Sono esonerati tutti i soggetti in 398. Il testo letterale della norma, e l’interpretazione dei commentatori, sembrava inizialmente circoscrivere l’esonero alle sole ASD in ex 398. Successivamente, molti commentatori hanno interpretato come l’esonero sia esteso a tutti i soggetti passivi. La formulazione del testo è comunque sibillina (si parla letteralmente dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1 e 2 della ex 398. L’articolo 1 si riferisce esclusivamente alle ASD. Leggi successive hanno consentito però anche ad altri soggetti diversi dalle ASD la possibilità di avvalersi di tale opzione).

L’esonero riguarda solo l’emissione o anche il ricevimento?

Essendo relativo alle “cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”, letteralmente l’esonero dovrebbe essere esteso anche all’obbligo di ricevere le fatture in formato elettronico. Dovrebbe pertanto voler dire che le associazioni in contabilità 398/91, che nell’anno precedente hanno avuto ricavi per attività commerciali inferiori a 65.000,00 hanno diritto a ricevere una copia cartacea della fattura elettronica emessa nei loro confronti, alla stregua dei consumatori finali e delle associazioni senza partita IVA.

Chi deve versare l’IVA all’ Erario? Il cliente (cessionario) o la ASD?

La legge non lo dice. Questa è la questione più spinosa per le ASD/SSD con ricavi superiori a 65.000 €uro, che ha diviso i commentatori e preoccupato molto EPS e Federazioni. Se il cliente versa alla ASD/SSD l’IVA, non ci sono problemi, e la ASD/SSD versa all’Erario il 50% dell’IVA incassata (come per le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione, per cui non si applica lo split payment). Ma se è il cliente a versare l’IVA, la verserà per intero, e quindi l’ASD/SSD perderà il 50% di IVA che sinora tratteneva.