La nomina del presidente di un ente del terzo settore, sopratutto dopo le recenti riforme che hanno rivoluzionato il Terzo Settore, è un tema ampiamente dibattuto e discusso. L’importanza della materia è dimostrata anche dalla pubblicazione, lo scorso giugno, della nota n. 7751.

Come nominare il presidente di un Ente del Terzo Settore? Le indicazioni del Ministero del Lavoro, Nota ufficiale 7751 / 2021.

Con la nota 7751, gli uffici competenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno dato una risposta probabilmente definitiva al quesito “chi può nominare il presidente di un’associazione attiva nel terzo Settore?”.

Chi nomina il presidente di un’associazione del terzo settore?

Al Ministero è stato chiesto quale soggetto, all’interno di un’associazione del terzo settore, possa essere considerato come organo competente a nominare il presidente. Inoltre è stato chiesto ai consulenti del Ministero se il Presidente di un ETS possa essere nominato anche dall’organo di amministrazione e quindi dal consiglio direttivo dell’associazione e se il presidente di un ETS possa essere considerato, oppure no, un organo sociale e, nel caso in cui lo statuto non lo qualifichi come tale, se ciò possa essere in contrasto con il codice del Terzo settore e segnatamente con l’art. 25, c. 1, lett. a).

Cosa stabilisce la nota ministeriale?

La nota 7751 / 2021 propone una lettura costituzionalmente orientata di tale disposizione, frutto del bilanciamento, da un lato, del principio del pluralismo sociale e quindi della tutela della libertà organizzativa delle associazioni (articoli 2 e 18 della Costituzione), dall’altro del principio di democraticità, il quale è posto alla base del sistema di governance delle associazioni del Terzo settore. Da tale contemperamento deriva che la nomina degli organi sociali, e nello specifico del Presidente, in un Ets a base associativa deve trovare la sua fonte nella volontà dell’organo assembleare: ciò può avvenire sia in modo diretto (tramite elezione da parte dell’assemblea) che in modo indiretto (tramite elezione da parte di un organo comunque eletto dall’assemblea, quale è il consiglio direttivo).

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Semplificando possiamo affermare che il Ministero ha ammesso che nelle associazioni del Terzo settore non sia solamente l’assemblea l’organo competente a nominare il presidente ma possa essere anche il consiglio direttivo, certificando e legittimando in tal modo una prassi assai diffusa e che è oggi disciplinata dagli statuti di molte organizzazioni.

“L’importante – ha affermato il Ministero del Lavoro – è che tale nomina sia comunque espressione della volontà assembleare, sia essa diretta o indiretta. Secondo la nota ministeriale sono quindi contrarie al principio della primazia assembleare le disposizioni statutarie che riservino la nomina del presidente ad una parte degli associati o ad un soggetto esterno, oppure che la affidino ad un’estrazione a sorte”.

Cosa succede quando il presidente è nominato direttamente dal Consiglio Direttivo?

Nel caso i cui il consiglio direttivo nomini il presidente, la volontà assembleare si manifesterà in modo indiretto. Non sorgono problemi nei casi in cui tutti i componenti dell’organo di amministrazione siano eletti dall’assemblea.

Nelle ipotesi invece in cui una minoranza dei componenti del consiglio direttivo risulti essere stata nominata “di diritto” il Ministero, al fine di salvaguardare il principio di democraticità, impone che il presidente sia eletto tra i soli componenti di nomina assembleare.

Potere di revoca del presidente.

In tutti quei casi in cui ci si ritrovi dinanzi all’elezione indiretta del presidente da parte del consiglio direttivo, l’organo assembleare rimarrà titolare anche del potere di revoca.