La distinzione tra sport professionistico e sport dilettantistico deve essere letta in funzione del riconoscimento, da parte del CONI, di istituire il settore professionistico nell’ambito dell’attività sportiva svolta.

In Italia le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI sono 46 ma soltanto sei di esse hanno ottenuto il riconoscimento del settore professionistico (calcio, pallacanestro, ciclismo, motociclismo, pugilato e golf). Ciò significa che a queste F.S.N. si applica la legge n. 91 del 1981. Tutte le altre federazioni sportive nazionali, dalle serie maggiori a quelle minori, fanno riferimento al complesso di norme riferite al mondo sportivo dilettantistico.

La natura di Ente Sportivo Dilettantistico si acquisisce con l’affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad un Ente di Promozione Sportiva o ad una Disciplina Sportiva Associata, con la successiva iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI e con la comunicazione dei dati rilevanti ai sensi del D.L. 185/08 (Modello EAS).

Secondo la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 17, le società e associazioni sportive dilettantistiche (Enti sportivi) devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e possono assumere una delle seguenti forme:

  • Associazione sportiva priva di personalità giuridica ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile;

  • Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

  • Società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono la finalità di lucro.

La stessa legge, al comma 18, prevede che le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l’altro, essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere previsti:

  • la denominazione;

  • l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;

  • l’attribuzione della rappresentanza legale della associazione;

  • l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

  • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le S.S.D. a responsabilità limitata e le cooperative per le quali si applicano le norme del codice civile;

  • l’obbligo di redazione di rendiconti, economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

  • le modalità di scioglimento della associazione;

  • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Lo stesso articolato di legge prevede l’espressa previsione della forma giuridica delle Società di capitali senza scopo di lucro, l’estensione alle SSD a responsabilità limitata delle agevolazioni fiscali recate dalla Legge 398/91 e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, l’elevazione del limite di proventi fissato per poter fruire dei benefici previsti dalla legge 398/91 (€ 250.000,00), oltreché l’ampliamento del regime agevolato degli artt. 67 e 69 del TUIR, ai compensi corrisposti agli sportivi dilettanti, l’esclusione dalla base imponibile IRAP dei compensi di cui all’art. 67 TUIR, il regime agevolato per le spese di pubblicità e le modifiche al regime delle erogazioni liberali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Quali e quanti sono i modelli operativi di società sportiva dilettantistica?

Ci sono vari modelli operativi di società sportiva dilettantistica:

  • Un primo esempio e’ la SSD a sistema commerciale che non utilizza la detassazione per attività istituzionale, ha la separazione dell’attività gestionale da quella sportiva e fruisce dell’opzione ex art. 36 DPR 633/72 in tema di esercizio di più attività.

  • Altro esempio e’ la SSD a sistema commerciale che non utilizza la detassazione dei corrispettivi dei tesserati/partecipanti, utilizza l’esenzione articolo 10 DPR 633/72 per le attività didattiche e fruisce del pro-rata IVA, cioe’ dell’indetraibilità proporzionale dell’IVA assolta sugli acquisti.

  • Altro modello risulta la SSD a sistema commerciale-istituzionale che utilizza la detassazione dei corrispettivi dei tesserati/partecipanti, fruisce dell’opzione per il regime 398 per le attività commerciali, con l’IVA sugli acquisiti indetraibile per sua natura.

  • Ultimo modello e’ la SSD a sistema commerciale-istituzionale che utilizza la detassazione dei corrispettivi dei tesserati/partecipanti, non opta per la legge 398 per le attivita’ commerciali e fruisce del pro-rata IVA.

Risulta interessante effettuare una valutazione comparata ASD/SSD inerente la convenienza della natura giuridica da adottare e del modello operativo più appropriato agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Proprio la scelta del modello operativo più idoneo si deve basare sull’esame di fatto in cui l’attività viene svolta.

Tuttavia una semplice analisi costi/benefici per le ASD E SSD può essere fatta:

  • La possibilità di erogare compensi sportivi dilettantistici ad atleti, istruttori, ed allenatori riguarda entrambe le tipologie societarie, poiche’ l’articolo 90 della legge 289/2002 ha esteso anche alle SSD la possibilità di erogare compensi agli sportivi dilettanti.

  • La gestione della attività commerciale con il sistema forfettario previsto dalla Legge 398/91 e’ possibile per entrambe poiche’ l’articolo 90 della legge 289/2002 ha esteso anche alle SSD l’applicabilità del criterio forfettario.

  • La detassazione dei ricavi derivanti dalla attività istituzionale riguarda entrambe le tipologie poiche’ la Risoluzione n. 38 del 2010 ha esteso anche ai soci e ai tesserati/partecipanti delle SSD il beneficio della detassazione dei ricavi sportivi istituzionali.

  • La responsabilità limitata per i soci e gli amministratori non riguarda le ASD ma solo le SSD, poiché solo le società di capitali garantiscono le pretese dei terzi con il solo capitale sociale.

Anche la complessità gestionale non riguarda le ASD ma esclusivamente le SSD; le ASD infatti, sul piano amministrativo, non richiedono particolari formalità (contabilità, bilancio e libri sociali possono essere gestiti con sistemi liberi; la SSD invece ha sistemi più rigidi (contabilità ordinaria e bilancio formato CEE, depositato in CCIAA).

La dotazione minima di capitale non riguarda le ASD che non hanno obbligo di costituire un fondo minimo, mentre per le SSD il capitale minimo, sia in fase di costituzione che durante la vita di essa è di € 10.000,00 (fatte salve le SRL semplificate).
Mentre per le ASD esiste la possibilità di ricevere il 5 per mille inerente la dichiarazione dei redditi, tale evenienza non e’ prevista a favore delle SSD.

I benefici della legge 383/2000 relativa alle associazioni di promozione sociale riguardano esclusivamente le ASD e non riguardano le SSD, poiché i benefici di legge sono applicabili esclusivamente ai sodalizi costituiti sotto forma di associazione.

In conclusione La SSD si consiglia quando si devono gestire impianti sportivi complessi e si devono affrontare importanti spese di ristrutturazione per l’acquisto di strumenti e attrezzature, mentre la ASD si consiglia quando l’attività si riferisce principalmente alla sola attività didattica e agonistica e non sono richiesti particolari investimenti.

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