L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 542 del 2 novembre 2022 è tornata di nuovo sull’argomento del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014 (c.d. “Art-Bonus”), per le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività culturali.

L’Associazione istante è un’orchestra sinfonica ovvero un Complesso orchestrale-strumentale, in possesso dei requisiti di cui al Dm. 27 luglio 2017, ma non ha mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul “Fus”.

Ha chiesto pertanto se le erogazioni liberali destinate al sostegno della propria attività, ricevute nel corso dell’anno 2022, nonché quelle future, siano comunque ammissibili al beneficio fiscale di “Art-Bonus”.

“Art-Bonus”: ne possono beneficiare anche le Associazioni musicali che non hanno mai richiesto contributi al “Fondo unico per lo Spettacolo”

Ricordiamo che il citato art. 1, comma 1 del Dl. n. 83/2014, prevede un credito d’imposta del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertisticoorchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove Strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello Spettacolo”.

Le Associazioni Musicali possono accedere ai benefici dell’Art Bonus?

Un’associazione che programma annualmente la stagione concertistica dei musicisti iscritti, componenti un’orchestra sinfonica, potrà fruire dell’Art bonus in merito alle donazioni ricevute dai privati per il sostegno dell’attività artistica. Considerato anche il parere tecnico acquisito dal ministero della Cultura, l’agevolazione spetta a tutti gli iscritti al Fondo per lo spettacolo, a prescindere dalla percezione o meno dei contributi. Di conseguenza, quindi, anche i musicisti dell’orchestra associati rientrano a pieno titolo nella misura agevolativa.

Art Bonus e associazioni musicali.

Tale credito d’imposta – riconosciuto alle persone fisiche e agli Enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in 3 quote annuali di pari importo – è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

A cosa possono essere destinati i contributi dell’Art Bonus?

Come precisato nella Circolare n. 24/E del 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

  •  interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’art. 101 del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, di cui al Dlgs. n. 42/2004), delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere a una definizione condivisa della questione, l’Agenzia delle Entrate ha acquisito, come di consueto, il Parere dal competente Ministero della Cultura, che in riscontro a tale richiesta, ha affermato che “sono ammissibili al credito d’imposta art bonus quei soggetti dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal citato Dm. 27 luglio 2017 per l’accesso al Fus, a prescindere dalla concreta percezione di tali contributi. La ratio legis è infatti quella di sostenere il finanziamento di tutti quei soggetti che svolgano stabilmente, in maniera strutturata e con continuità attività di spettacolo, non rilevando l’effettivo riconoscimento a tali soggetti di ulteriori e diverse agevolazioni pubbliche ai fini dell’ammissibilità a ‘Art-Bonus’”.

Pertanto, il Ministero ha concluso che l’Associazione istante rientra tra i soggetti dello Spettacolo previsti dall’art. 1 del Dl. n. 83/2014, quali destinatari di erogazioni liberali ammissibili ad “Art-Bonus”(disposizione che, tra gli altri, contempla Istituzioni concertistico-orchestrali, Complessi strumentali, Società concertistiche e corali) e che presentino i requisiti di attività strutturata, stabile e continuativa, indipendentemente dall’aver presentato domanda di accesso al “Fus”.

Sulla base del citato Parere, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto ammissibili all’agevolazione fiscale in parola le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività dell’Associazione istante.