Iscrizione delle associazioni nell’elenco delle beneficiarie del due per mille. Procedure, modalità e termini.

Il contribuente può inoltre destinare una quota pari al 2 per mille della propria imposta sul reddito a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 97-bis, D.L. n. 104/2020). Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio, il contribuente deve apporre la propria firma nell’apposito riquadro presente nella scheda indicando il codice fiscale dell’associazione cui vuole destinare la quota del due per mille. La scelta deve essere fatta per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

Quali sono i soggetti che possono accedere alla richiesta del due per mille?

Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all’articolo 97- bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 le associazioni senza scopo di lucro di cui al libro I del codice civile che abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali; risultino esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di cui al comma2 del presente articolo.

Le associazioni interessate devono presentare domanda di iscrizione, entro i termini che ogni anno vengono comunicati dalle Entrate, esclusivamente per via telematica, mediante procedura accessibile dal sito web del Ministero della cultura, all’indirizzo: https://www.beniculturali.it/.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dall’elenco, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 1, nonché una relazione sintetica descrittiva dell’attività di promozione di attività culturali svolta nell’ultimo quinquennio.Alla dichiarazione sostitutiva deve essere altresì allegata, copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante nonché copia dell’atto costitutivo e dello statuto.