La Riforma dello sport viene prorogata in Gazzetta Ufficiale, con alcune novità che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2023

Il 29 novembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto milleproroghe, il cui articolo 16 ufficializza il rinvio al 1° luglio 2023 delle norme del D.Lgs 36/2021, che riguardano il riordino e la riforma dello sport in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Non tutta la riforma dello sport è stata prorogata al primo luglio 2023: cronoprogramma delle riforme e normativa commentata articolo per articolo.

Il decreto milleproroghe ha previsto la cessazione del regime di vincolo al 1° luglio 2023, mentre il vincolo sportivo per i tesseramenti attivi prima del 30 giugno 2023 è stato prorogato al 31 dicembre 2023. Inoltre, gli adempimenti sul nuovo lavoro sportivo (come l’iscrizione all’Inail e le nuove soglie) sono stati prorogati al 1° luglio 2023. Tuttavia, alcune misure entreranno in vigore già dal 1° gennaio 2023, come quelle relative agli agenti degli atleti e all’affidamento degli impianti sportivi.

Che cosa è e cosa prevede la Riforma dello Sport?

La Riforma dello sport rappresenta un profondo cambiamento nella gestione delle ASD/SSD per quanto riguarda gli adempimenti correlati al lavoro sportivo. Tra le novità più importanti si segnalano:

  • la possibilità di doppia iscrizione al Registro dello Sport e al Registro Terzo Settore;
  • possibilità di ottenimento della personalità giuridica;

l’abrogazione dell’articolo 67 del TUIR (che introduce il lavoro sportivo e il volontario sportivo).

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Modifiche alle associazioni e società sportive dilettantistiche

Gli articoli da 1 a 5 del decreto milleproroghe apportano modifiche al Titolo II, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche. In particolare, si concentrano sulla forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere e su alcuni profili della relativa disciplina, come l’atto costitutivo e statuto, il riparto degli utili, le attività secondarie e strumentali e le disposizioni fiscali. Tra le novità, si esclude per gli enti del terzo settore la necessità, prevista invece nel caso di adozione di altre forme giuridiche, d’indicare nello statuto l’attività dilettantistica come principale.

Modifiche al tesseramento degli atleti

Gli articoli 6 e 7 del decreto milleproroghe apportano modifiche al Titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di tesseramento degli atleti. Oltre a fornire una nuova definizione normativa del tesseramento, si eleva da 12 a 14 anni l’età a partire dalla quale è necessario acquisire il consenso personale del soggetto al tesseramento.

Modifiche alla disciplina dei tecnici e dei dirigenti sportivi

L’articolo 8 del decreto milleproroghe apporta modifiche al Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di figure dei tecnici e dei dirigenti sportivi. In particolare, si allarga il perimetro delle disposizioni cui essi sono tenuti anche a quelle dettate dalle Discipline Sportive Associate.

Modifiche alla disciplina in materia di benessere degli animali impiegati in attività sportive.

L’articolo 9 del decreto milleproroghe apporta modifiche al Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di benessere degli animali impiegati in attività sportive. In particolare, si prevede che compete agli organismi affilianti (cioè: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva) l’obbligo di verificare e controllare l’esistenza della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati dagli animali impiegati in attività sportive.

Articolo 10 – 12 del decreto milleproroghe.

Nel decreto milleproroghe sono presenti modifiche al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021 relative allo sport equestre. In particolare, gli articoli 10-12 trattano le norme europee che influiscono sulla definizione di “cavallo atleta”.

Articolo da 13 a 26 della riforma dello sport.

Il decreto milleproroghe apporta modifiche al Titolo V, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021 riguardanti il lavoro sportivo. Le disposizioni in questione apportano cambiamenti al regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi e chiariscono la distinzione tra il mondo professionistico e quello dilettantistico. In particolare, viene introdotta una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell’ambito del dilettantismo. L’articolo 24 del decreto prevede che, fino a 15.000 euro, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo e quelli degli atleti di età inferiore a 23 anni nel settore professionistico non siano soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale. Se i compensi annuali superano la soglia di 15.000 euro, sarà tassata solo la parte eccedente.

Laureati in scienze motorie.

Il decreto milleproroghe apporta modifiche al Titolo V, Capo III del D.Lgs. n. 36/2021 riguardanti le disposizioni in materia di laureati in scienze motorie. Le disposizioni stabiliscono, tra le altre cose, che l’istruttore che coordina corsi di attività motorie e sportive deve possedere un’abilitazione professionale equivalente a quella di chinesiologo e chiariscono che il chinesiologo e l’istruttore che coordinano tali corsi non svolgono attività sanitaria.

Disposizioni finali.

Il Testo Unico dello Sport, recentemente modificato, ha introdotto delle novità in merito alla definizione di “cavallo atleta” nell’ambito dello sport equestre, facendo riferimento alle normative europee. Inoltre, sono state apportate modifiche alla disciplina del lavoro sportivo, distinguendo tra l’area del professionismo e quella del dilettantismo. Per quanto riguarda i lavoratori sportivi, sono state apportate modifiche al regime contributivo e fiscale, con l’introduzione di una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. L’articolo 24 prevede che fino a 15.000 euro, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo e quelli degli atleti di età inferiore a 23 anni nel settore professionistico, non siano soggetti a tassazione. Inoltre, gli articoli 27 e 28 hanno apportato modifiche in materia di laureati in scienze motorie, stabilendo che l’istruttore che coordina corsi di attività motorie e sportive debba essere in possesso di un’abilitazione professionale equipollente a quella di chinesiologo. Infine, gli articoli 29 e 30 hanno apportato modifiche alle disposizioni finali del Testo Unico dello Sport, escludendo dall’applicazione della normativa sul lavoro subordinato le collaborazioni rese a fini istituzionali in ambito sportivo.

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