Associazioni Sportive Dilettantistiche. Scadenza al 31 dicembre per adeguare gli statuti alle nuove regole. Il mancato aggiornamento comporterà la rimozione dal Registro Nazionale. Sono circa 115.000 le associazioni che rischiano di perdere il proprio status e i vantaggi correlati.

Nuovi obblighi per le Associazioni Sportive Dilettantistiche. Scadenza al 31 dicembre per adeguare gli statuti alle nuove regole.

La recente riforma dello sport ha imposto modifiche significative, da attuarsi entro il 31 dicembre, che altrimenti determineranno la cancellazione dal Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Queste modifiche sono state definitivamente confermate il 26 luglio, come parte integrante e correttiva del Dlgs 36/2021.

L’obbligo di modifica coinvolgerà più di 115.000 associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) attualmente registrate nel Registro Nazionale delle Società Sportive Dilettantistiche (Rnasd).

Se il passaggio dal Coni al nuovo Registro, nell’agosto 2022, è avvenuto senza intoppi, con il correttivo-bis la situazione cambia.

Un gruppo di persone in posa con uno sfondo blu.

Le Asd/Ssd iscritte dovranno adattare i loro statuti alle disposizioni del Dlgs 36/2021 entro la fine dell’anno. In caso contrario, verranno cancellate d’ufficio, perdendo quindi status e benefici correlati (sia fiscali che non).

Parallelamente, sarà negata l’iscrizione a nuove entità se presentassero uno statuto non conforme alle nuove regole.

Quali sono le richieste di modifica e di adeguamento che dovranno riguardare gli statuti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche?

Numerose sono le modifiche da valutare per l’adeguamento degli statuti esistenti. Riguardo all’oggetto sociale, ora è obbligatorio includere specificamente l’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, compresi gli aspetti formativi, didattici, preparatori e di assistenza.

Inoltre è caldamente consigliato di utilizzare la formulazione esatta della legge nello statuto (articolo 7, comma 2, lettera b, del Dlgs 36/2021), con modulazioni specifiche se l’ente possiede una doppia qualifica (Sport e Terzo settore).

Attività secondarie in conformità ai criteri e ai limiti.

Oltre alle attività principali, il decreto 36/21 consente di esercitare attività secondarie, sempre in conformità a criteri e limiti da definire. Una disposizione che introduce, nel settore sportivo, un vincolo legale sullo svolgimento di attività diverse commerciali, con la conseguente cancellazione dal Rnasd in caso di mancato rispetto per due anni consecutivi.

Devoluzione del patrimonio.

Un altro aspetto da considerare è la devoluzione del patrimonio. La riforma richiama quanto previsto dalla legge 289/2002, imponendo che in caso di scioglimento o estinzione dell’ente, il patrimonio residuo debba essere devoluto a fini sportivi.

Vincolo di destinazione del patrimonio

La riforma dello sport riafferma il vincolo di destinazione del patrimonio, diversamente da quanto previsto nel Codice del Terzo settore (Cts), dove il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri Ets. Per gli enti con doppia qualifica, sarà necessario conformarsi a entrambe le normative, assicurando che la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento o estinzione, avvenga a favore di altri enti del Terzo settore con scopi sportivi simili.

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