In sintesi

Il Modello EAS è la comunicazione dei dati fiscali che gli enti associativi non commerciali inviano all’Agenzia delle Entrate per accedere alle agevolazioni fiscali. Va presentato entro 60 giorni dalla costituzione e ripresentato in caso di variazioni rilevanti. In questa guida vedi chi è obbligato, le scadenze e come compilarlo passo per passo.

Il modello EAS (Enti Associativi) è la comunicazione dei dati fiscali che gli enti associativi non commerciali devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Introdotto dalla Legge n. 185/2008, è lo strumento con cui le associazioni dichiarano di svolgere attività di natura istituzionale — e non commerciale — beneficiando così dei vantaggi fiscali previsti dall’art. 148 del TUIR. In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: chi è obbligato, chi è esonerato, quando si presenta, come si compila e cosa succede se non lo invii.

Modello EAS: guida per associazioni su obblighi, esoneri, scadenze, invio telematico e benefici fiscali dell’art. 148 TUIR.

Il modello EAS è una comunicazione fiscale obbligatoria che serve per accedere al regime agevolato previsto dall’art. 148 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). In sostanza, le associazioni che trasmettono correttamente il modello EAS possono applicare la detassazione delle quote associative e dei corrispettivi versati dagli associati, evitando che siano considerati ricavi imponibili ai fini IRES e IVA.

Senza il modello EAS, le entrate dell’associazione rischiano di essere tassate come redditi d’impresa, con conseguente perdita dei benefici fiscali previsti per gli enti non commerciali. Il modello serve anche a contrastare fenomeni di elusione fiscale tramite l’uso improprio della forma associativa.

Chi deve presentare il modello EAS

Sono obbligati alla presentazione del modello EAS tutti gli enti associativi non commerciali che intendono beneficiare del regime agevolato dell’art. 148 TUIR. In particolare:

  • Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)
  • Associazioni di promozione sociale (APS)
  • Associazioni culturali, ricreative e di categoria
  • Partiti politici e organizzazioni sindacali
  • Enti religiosi riconosciuti
  • Pro loco non iscritte al RUNTS
  • Associazioni di datori di lavoro e di lavoratori

L’obbligo riguarda tutti gli enti che applicano l’art. 148 TUIR per escludere dalle imposte le quote e i corrispettivi degli associati.

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Chi è esonerato dal modello EAS

Non tutti gli enti associativi devono presentare il modello EAS. Sono esonerati:

  • ETS iscritti al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) ai sensi del D.Lgs. 117/2017 — la riforma del Terzo Settore ha introdotto un regime fiscale autonomo per questi enti
  • ONLUS ancora in regime transitorio (fino al completamento della riforma)
  • Organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al RUNTS
  • Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte al RUNTS
  • Società sportive dilettantistiche (SSD) — non sono enti associativi ma società di capitali
  • Enti già esclusi dall’art. 148 TUIR per natura giuridica

Attenzione: con il D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) e il D.Lgs. 120/2023, molte ASD iscritte al RUNTS sport (Registro delle ASD/SSD) rientrano in un regime specifico. Verifica sempre la tua posizione con un consulente fiscale.

Quando si presenta il modello EAS: scadenze

Le scadenze principali per la presentazione del modello EAS sono:

CasoScadenza
Prima presentazione (ente di nuova costituzione)Entro 60 giorni dalla costituzione
Variazione dei dati già comunicatiEntro il 31 marzo dell’anno successivo alla variazione
Rinnovo delle cariche sociali (se cambiano i dati)Entro il 31 marzo dell’anno successivo

Non è previsto un obbligo di presentazione annuale automatica: il modello va trasmesso solo in caso di prima presentazione o variazione dei dati. Se i dati non cambiano, non è necessario rinviarlo.

Come si compila e invia il modello EAS

Il modello EAS si compila e si trasmette esclusivamente in modalità telematica tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Ecco i passaggi principali:

  1. Scarica il software “Dichiarazioni” dell’Agenzia delle Entrate (disponibile su agenziaentrate.gov.it)
  2. Compila il modello inserendo i dati dell’associazione: denominazione, codice fiscale, sede legale, natura giuridica, attività svolta, dati del rappresentante legale
  3. Verifica i dati della sezione “Quadro A” (dati generali) e “Quadro B” (dati specifici sull’attività)
  4. Trasmetti telematicamente tramite Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato come CAF o commercialista)
  5. Conserva la ricevuta di avvenuta trasmissione

I dati da inserire nel modello EAS

Il modello EAS raccoglie informazioni strutturate in due sezioni principali:

Quadro A — Dati generali dell’ente:

  • Denominazione e codice fiscale
  • Sede legale e contatti
  • Natura giuridica e data di costituzione
  • Generalità del rappresentante legale
  • Numero di associati
  • Presenza di articolazioni territoriali o funzionali

Quadro B — Dati specifici sull’attività:

  • Tipo di attività svolta (sportiva, culturale, ricreativa, ecc.)
  • Modalità di svolgimento dell’attività istituzionale
  • Proventi e quote associative
  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi verso associati
  • Attività commerciali accessorie eventualmente svolte

Cosa succede se non si presenta il modello EAS

La mancata presentazione del modello EAS comporta la perdita dei benefici fiscali previsti dall’art. 148 TUIR. In pratica:

  • Le quote associative e i corrispettivi degli associati vengono considerati ricavi imponibili
  • L’associazione può subire accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate
  • Sono applicabili sanzioni amministrative per omessa comunicazione

Non è prevista una sanzione specifica per la mancata presentazione del modello EAS in sé, ma la conseguenza pratica è che l’ente non può beneficiare del regime agevolato e le sue entrate verranno tassate normalmente.

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  • L’anagrafica completa degli associati (utile per il quadro A del modello EAS)
  • La registrazione delle quote associative e dei corrispettivi
  • La prima nota contabile dell’associazione
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Domande frequenti sul modello EAS

Che cos’è il documento EAS?

Il documento EAS è un modello di comunicazione fiscale obbligatorio per gli enti associativi non commerciali che desiderano accedere ai benefici fiscali previsti dall’art. 148 del TUIR. Attraverso il modello EAS, le associazioni dichiarano di svolgere attività istituzionali e non commerciali, evitando così che le quote associative e i corrispettivi versati dagli associati vengano tassati come redditi imponibili. La presentazione del documento è essenziale per mantenere i vantaggi fiscali e prevenire eventuali problematiche con l’Agenzia delle Entrate.

Chi ha l’obbligo del modello EAS?

Tutti gli enti associativi non commerciali che applicano il regime agevolato dell’art. 148 TUIR: ASD non iscritte al RUNTS sport, associazioni culturali, di categoria, partiti politici, sindacati, enti religiosi riconosciuti e pro loco non iscritte al RUNTS.

Il modello EAS va presentato ogni anno?

No. Il modello EAS non è un adempimento annuale automatico. Va presentato solo in due casi: alla prima costituzione dell’ente (entro 60 giorni) e in caso di variazione dei dati già comunicati (entro il 31 marzo dell’anno successivo alla variazione).

Le ASD devono presentare il modello EAS?

Le ASD non iscritte al RUNTS sport e che applicano l’art. 148 TUIR devono presentare il modello EAS. Le ASD iscritte al RUNTS sport e che applicano il regime del D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) sono invece escluse dall’obbligo.

Come si invia il modello EAS telematicamente?

Il modello EAS si invia tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), usando il software “Dichiarazioni” disponibile sul sito agenziaentrate.gov.it. È possibile inviarlo anche tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF).

Cosa succede se non si presenta il modello EAS?

La mancata presentazione comporta la perdita dei benefici fiscali dell’art. 148 TUIR: le entrate dell’associazione (quote e corrispettivi) verranno considerate ricavi imponibili e tassate come redditi commerciali. L’ente può anche essere soggetto ad accertamenti fiscali.