L’Italia è un paese, seppure con profonde differenze, fortemente religioso e il ruolo degli enti religiosi è da sempre un ruolo importante e centrale nel nostro ordinamento.

Importanza degli enti religiosi e ruolo nell’ordinamento italiano dopo la riforma del terzo settore.

In Italia, il ruolo che ricoprono gli enti del terzo settore è enorme. Proprio per questo già il D.lgs. 460/97 è intervenuto a disciplinare la loro funzione e a regolamentare la vita di tali enti sia sotto un punto di vista tributario sia sotto l’aspetto commerciale.

Enti religiosi, un caso amministrativo molto importante.

Il legislatore, seppur all’interno del ragionamento fatto su enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (che aveva dato vita alle ONLUS) ha previsto una normativa specifica per “gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese” che si differenziava da quella comune destinata a tutti gli altri soggetti giuridici.

Enti religiosi: pre riforma del terzo settore.

Gli enti che venivano regolamentati dalle normative pre Riforma erano tutti quelli caratterizzati da una chiara natura ecclesiastica. Gli enti dalla chiara natura ecclesiastica erano tutti quelli che potevano vantare una costituzione sulla base del diritto religioso (il diritto canonico ndr) e sulla base di questo diritto ne venivano regolamentati modalità e requisiti.

Oltre alla suddetta qualifica, doveva, inoltre, necessariamente sussistere un accordo o una intesa stipulata tra la religione e lo Stato italiano. In questo modo, l’Ente ecclesiastico di una religione tra quelle con cui lo Stato italiano ha firmato un’intesa era, pertanto, esentato dal rispetto degli altri requisiti individuati dall’articolo 10 del D.lgs. 460/97.

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Enti religiosi post riforma del terzo settore.

La riforma del terzo settore ha in parte lasciato invariata la situazione appena descritta ma aggiornandola con alcune importanti novità.

La prima novità riguarda la platea degli Enti associativi religiosi cui la stessa si rivolge, mentre la seconda novità riguarda l’introduzione di un ulteriore requisito, ossia, la costituzione di un patrimonio destinato.

Accesso nel Terzo settore per gli enti religiosi.

Gli enti religiosi possono decidere liberamente se accedere alla qualifica di enti del terzo settore. Quindi un Ente Religioso che si trovasse nella situazione ci gestire una o più attività d’interesse generale potrà decidere di proseguire la propria attività senza assoggettarsi alle disposizioni dei decreti della Riforma.