Forma giuridica, numero minimo dei soci, attività associative, risorse umane, tutte le caratteristiche delle nuove organizzazioni di volontariato

Le organizzazioni di volontariato (Odv) sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o meno, che svolgono attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi (non necessariamente svantaggiati) avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tutti gli Ets possono avvalersi di volontari, ma Odv e Aps (associazioni di promozione sociale) sono gli enti che se ne devono avvalere in modo prevalente per lo svolgimento delle loro attività.

La principale differenza tra Odv e Aps è che la prima non svolge attività né esclusivamente né prevalentemente a favore dei propri soci.

  • Forma giuridica: associazione (riconosciuta o non riconosciuta).
  • Numero minimo associati: 7 persone fisiche o 3 ODV. E’ ammessa la partecipazione di altri ETS o Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV.
  • Attività (di interesse generale): svolta prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati.
  • Denominazione: deve contenere l’espressione “organizzazione di volontariato” o l’acronimo ‘ODV’.
  • Risorse umane: le ODV possono assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
  • Risorse economiche: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi e da attività diverse da quelle d’interesse generale.
  • Amministratori: scelti tra gli associati che non si trovino nelle condizioni d’ineleggibilità e decadenza previste dal Codice civile. A questi amministratori e a tutti i componenti degli organi associativi (a eccezione dei membri dell’organo di controllo) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Ulteriore specificità per le ODV che svolgono attività di protezione civile: le norme specifiche delle ODV si applicano nel rispetto della disciplina in materia di protezione civile.