Le associazioni non profit rappresentano una vasta gamma di entità che si distinguono per scopi, strutture e regimi fiscali. Ecco una panoramica delle principali tipologie di associazioni non profit, le loro caratteristiche distintive e le condizioni per accedere ad agevolazioni e benefici fiscali.

Quali tipologie di associazioni esistono? Caratteristiche principali e panoramica del mondo associativo italiano.

Le associazioni possono essere classificate in base alla loro natura, agli scopi perseguiti e al regime fiscale a cui sono soggette. Ecco una panoramica delle principali tipologie:

Sono enti dotati di personalità giuridica, ottenuta tramite un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno. Hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura. La loro costituzione e funzionamento sono regolati da statuti che devono essere conformi ai principi del Codice Civile.

Queste associazioni non hanno personalità giuridica e operano in base all’articolo 36 e seguenti del Codice Civile. Non necessitano di un riconoscimento formale per operare, ma possono acquisire una certa capacità giuridica attraverso l’iscrizione in registri specifici o l’accreditamento presso enti pubblici.

Sono finalizzate alla promozione della persona e alla diffusione della partecipazione al sociale. Per ottenere riconoscimento e accedere a specifici benefici fiscali, devono iscriversi al Registro Nazionale delle APS, gestito dall’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Queste associazioni svolgono attività di volontariato in vari ambiti (assistenziale, sanitario, culturale, etc.) e sono iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Gli ODV godono di specifici benefici fiscali e sono soggetti a un regime di trasparenza e rendicontazione.

Le ASD promuovono la pratica dello sport a livello dilettantistico. Possono accedere a benefici fiscali iscrivendosi al Registro CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o al CIP (Comitato Italiano Paralimpico), a seconda della disciplina praticata.

Con l’introduzione del Codice del Terzo Settore, questa categoria include diverse forme associative (tra cui APS, ODV e altre) che perseguono scopi di utilità sociale. Gli ETS devono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per godere di agevolazioni fiscali e altri benefici.

Caratteristiche Comuni e Registrazione per Agevolazioni Fiscali

ETS

La Riforma del Terzo Settore, introdotta dal D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, ha segnato un punto di svolta per le associazioni e gli enti no profit in Italia, creando la categoria degli Enti del Terzo Settore (ETS). Questa innovazione normativa mira a riorganizzare e promuovere l’efficienza e l’efficacia delle organizzazioni che operano nel campo sociale, culturale, educativo, ambientale e in molti altri ambiti di interesse generale. Per diventare un ETS e accedere alle agevolazioni fiscali previste, le associazioni devono soddisfare determinati requisiti:

Attività di interesse generale: Devono svolgere una o più delle attività di interesse generale elencate nell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, che spaziano dal sostegno sociale ed educativo alla tutela dei diritti, dall’ambiente alla cultura, e oltre.

Iscrizione al RUNTS. È necessario essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), diventato operativo dal 24 novembre 2021. Questo registro unifica e semplifica la gestione degli enti no profit, offrendo una piattaforma comune di riferimento.

Numero di associati fondatori: A seconda della tipologia di associazione, è richiesto un numero di associati fondatori che varia da 3 a 7.

Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (ODV) che si iscrivono al RUNTS acquisiscono automaticamente la qualifica di ETS. Sarà compito degli uffici competenti verificare il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione.

Le ONLUS, introdotte precedentemente, non sono più riconosciute dal Codice del Terzo Settore e, per continuare la loro attività, devono adeguare il loro statuto ai requisiti degli ETS e iscriversi al RUNTS, scegliendo la specifica sezione di appartenenza.

Questa riforma rappresenta un passo importante verso la valorizzazione del ruolo sociale ed economico del Terzo Settore in Italia, offrendo strumenti normativi e fiscali più adeguati alle esigenze di modernizzazione e efficienza delle associazioni e degli enti impegnati in attività di interesse generale.

Associazione culturale

Le associazioni culturali rappresentano un pilastro fondamentale nel panorama degli Enti del Terzo Settore (ETS), grazie al loro impegno nella promozione e svolgimento di attività di rilevanza culturale. Per essere riconosciute come tali, devono perseguire obiettivi legati all’istruzione, alla ricerca, alla conservazione, tutela e valorizzazione di patrimoni artistici, storici, linguistici, enogastronomici, naturalistici e molto altro. La costituzione di un’associazione culturale richiede la presenza di almeno tre associati fondatori.

Per poter operare pienamente e accedere ai benefici previsti dalla legge, un’associazione culturale deve essere iscritta al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), entrato in funzione il 24 novembre 2021. Questo registro unico rappresenta un punto di svolta nella regolamentazione degli ETS, consentendo una maggiore trasparenza e facilitando l’accesso alle agevolazioni fiscali previste per queste realtà.

Inoltre, le associazioni culturali che aspirano a beneficiare del 2 per mille dell’IRPEF devono registrarsi in un elenco specifico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo meccanismo permette ai contribuenti di destinare una quota dell’IRPEF a sostegno delle associazioni culturali, sostenendone così direttamente le attività e i progetti.

L’iscrizione in questi registri non solo conferma la legittimità e la trasparenza dell’associazione ma apre anche la porta a una serie di vantaggi fiscali e non solo, che possono significativamente supportare l’ente nel perseguimento dei suoi nobili obiettivi.

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) rappresentano una delle forme associative più rilevanti nel panorama del Terzo Settore, con l’obiettivo primario di migliorare il benessere e la qualità della vita dei propri associati, dei loro familiari e, più in generale, della comunità. Il carattere distintivo di queste associazioni risiede nell’impiego prevalente dell’attività volontaria dei propri membri, che contribuiscono gratuitamente al raggiungimento degli scopi sociali dell’ente.

Per costituire un’APS è necessario che almeno 7 fondatori si uniscano nell’intento comune di perseguire finalità di utilità sociale, attraverso attività di carattere culturale, ricreativo, sportivo, educativo e di promozione sociale. Questo requisito sottolinea l’importanza di una base associativa solida e impegnata, fondamentale per il successo e la sostenibilità dell’associazione nel lungo termine.

Una volta costituita, l’APS deve iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), requisito indispensabile per ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e accedere a tutte le agevolazioni fiscali e benefici previsti dalla normativa. L’iscrizione al RUNTS garantisce trasparenza e affidabilità, permettendo all’associazione di operare in piena conformità con le disposizioni del Codice del Terzo Settore.

L’iscrizione al RUNTS rappresenta, dunque, un passo cruciale per le APS che intendono consolidare la propria presenza nel tessuto sociale e culturale del territorio, offrendo loro la possibilità di contribuire in modo significativo al benessere collettivo e alla coesione sociale.

Associazione di Volontariato (ODV)

Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) si distinguono nel panorama del Terzo Settore per la loro dedizione a svolgere attività con finalità di solidarietà sociale. Queste organizzazioni si impegnano nell’erogazione di servizi gratuiti a beneficio di persone in stato di bisogno, operando in un’ampia varietà di campi che possono includere l’assistenza sociale, sanitaria, culturale, la tutela dei diritti e molto altro.

A differenza delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), le ODV indirizzano i loro servizi principalmente verso soggetti esterni all’associazione, estendendo il loro impatto sociale ben oltre il cerchio degli associati. Questa caratteristica sottolinea il loro ruolo cruciale nel rispondere a esigenze comunitarie specifiche, fornendo sostegno a chi si trova in situazioni di vulnerabilità o marginalità.

Per costituire un’ODV, è necessario un minimo di 7 associati fondatori, che condividano un impegno verso la missione solidale dell’ente e siano disposti a dedicare tempo e risorse in modo volontario per il raggiungimento degli obiettivi associativi. Questo requisito evidenzia l’importanza di una base associativa solida e motivata, fondamentale per garantire l’efficacia e la sostenibilità delle iniziative promosse.

L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è un passaggio obbligatorio anche per le ODV, che attraverso questo processo acquisiscono formalmente la qualifica di Ente del Terzo Settore. L’iscrizione al RUNTS non solo conferisce alle ODV una maggiore visibilità e riconoscimento istituzionale, ma apre anche l’accesso a una serie di agevolazioni fiscali e opportunità di finanziamento, essenziali per il sostegno e lo sviluppo delle loro attività.

In conclusione, le ODV rappresentano una componente fondamentale del tessuto solidale del paese, con un impegno incondizionato verso la promozione del benessere collettivo e il supporto ai soggetti più fragili della società. L’iscrizione al RUNTS sottolinea il loro ruolo ufficiale nel Terzo Settore e rafforza la loro capacità di contribuire positivamente alle dinamiche sociali del territorio

ONLUS

Le ONLUS, acronimo di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, furono definite tale dal Decreto Legislativo n. 460/1997. Queste organizzazioni avevano l’obiettivo di perseguire finalità di solidarietà, come beneficenza, assistenza sociale e sanitaria, formazione, ricerca scientifica, promozione della cultura e dell’arte, tra le altre, escludendo qualsiasi forma di distribuzione di utili.

Tuttavia, con l’introduzione della Riforma del Terzo Settore, attuata dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la qualifica di ONLUS è stata de facto soppressa. La riforma ha introdotto una nuova classificazione per gli enti che operano nel settore non profit, riconducendoli alla categoria più ampia degli Enti del Terzo Settore (ETS). In questo contesto, le organizzazioni precedentemente riconosciute come ONLUS si trovano di fronte alla necessità di adeguare il proprio statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore per continuare a godere dei benefici fiscali e delle agevolazioni precedentemente riservate alle ONLUS.

Per completare questa transizione, le organizzazioni devono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), diventando così formalmente Enti del Terzo Settore. Questo passaggio richiede una revisione statutaria che allinei gli scopi e le attività dell’ente ai principi e alle finalità del Codice del Terzo Settore, mantenendo fermo l’impegno verso la solidarietà sociale e la non distribuzione di utili.

L’iscrizione al RUNTS permette agli ex ONLUS di continuare a operare nel pieno rispetto della legge, accedendo a un quadro normativo aggiornato che riconosce e valorizza il loro contributo alla società. Questo processo di transizione rappresenta un’opportunità per le organizzazioni di rivedere e, se necessario, rinnovare il proprio impegno verso le finalità di utilità sociale, assicurando al contempo la conformità con le attuali disposizioni legislative.

Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) rappresentano enti dedicati allo svolgimento e alla promozione dell’attività sportiva a livello dilettantistico, inclusa l’offerta di attività didattiche legate allo sport. Questi enti, spesso conosciuti come circoli sportivi (ad esempio, circoli di golf, tennis o vela), si focalizzano sulla diffusione dello sport tra gli amatori, escludendo quindi la gestione dell’attività sportiva a livello professionistico.

Un’attività si considera professionistica quando viene esercitata in maniera continuativa e remunerata all’interno di discipline riconosciute e regolamentate dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), come il calcio, il ciclismo o la pallacanestro, per conto di una società sportiva.

Per fondare un’ASD è sufficiente la presenza di almeno tre associati fondatori che condividano l’obiettivo di promuovere lo sport dilettantistico.

Dal 31 agosto 2022, è entrata in vigore una novità importante per le ASD: l’obbligo di iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Questo registro sostituisce il precedente sistema di iscrizione gestito dal CONI e diventa l’unico strumento ufficiale per attestare la natura sportiva dilettantistica di un’associazione. L’iscrizione a tale registro è fondamentale per le ASD che intendono beneficiare delle agevolazioni e dei vantaggi previsti dalla normativa specifica per il settore sportivo dilettantistico.

L’inserimento nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche rappresenta dunque un passo cruciale per le ASD, non solo per la legittimazione della loro attività sportiva a livello dilettantistico, ma anche per accedere a supporti e incentivi che possono favorire lo sviluppo e la diffusione dello sport tra i cittadini, contribuendo al benessere fisico e sociale della comunità.

Associazione musicale (o banda musicale)

L’associazione musicale rappresenta un elemento vitale nel tessuto culturale di una comunità, avendo come missione fondamentale la promozione della pratica musicale e la diffusione della cultura musicale. Queste associazioni possono assumere diverse forme giuridiche a seconda degli obiettivi specifici e del tipo di attività che intendono svolgere, inclusi l’organizzazione di volontariato, la ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), l’associazione di promozione sociale o culturale.

Per avviare un’associazione musicale, è necessario un nucleo di almeno tre associati fondatori che condividano la passione per la musica e l’intento di promuovere attività legate a questo ambito. La scelta della forma giuridica dell’ente influenzerà non solo la gestione e l’organizzazione interna dell’associazione ma anche le possibilità di accesso a benefici e agevolazioni fiscali.

A seconda della loro classificazione, le associazioni musicali dovranno registrarsi presso il registro appropriato:

Organizzazioni di Volontariato (ODV): se l’associazione opera principalmente con volontari e persegue fini di solidarietà, dovrà iscriversi al Registro delle Organizzazioni di Volontariato presso la propria regione di appartenenza.

ONLUS: per le associazioni che, prima della Riforma del Terzo Settore, erano riconosciute come ONLUS e che hanno come scopo la promozione della cultura musicale con finalità di solidarietà sociale, è necessario adeguare lo statuto ai requisiti del Codice del Terzo Settore e iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Associazioni di Promozione Sociale (APS): se l’obiettivo è promuovere la cultura e l’educazione musicale all’interno della comunità, l’iscrizione al Registro Nazionale delle APS permette di accedere a specifici vantaggi.

Associazioni Culturali: se l’attività è principalmente incentrata sulla diffusione della cultura musicale senza rientrare specificamente nei criteri delle altre categorie, l’associazione potrebbe essere registrata come ente culturale, a seconda delle normative regionali o locali esistenti.

L’iscrizione ai rispettivi registri non solo conferisce legalità e riconoscimento all’associazione musicale ma apre anche le porte a una serie di agevolazioni fiscali e accesso a fondi e contributi dedicati, contribuendo così a sostenere e incentivare le attività culturali e musicali promosse dall’ente.

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