L’iscrizione al Registro CONI costituisce l’ultimo adempimento necessario al riconoscimento di ente sportivo dilettantistico. Come iscriversi?

L’iscrizione al Registro CONI, che costituisce l’ultimo adempimento necessario al riconoscimento di ente sportivo dilettantistico, è invero l’unico atto in grado di attestare la natura sportiva dilettantistica del sodalizio iscritto, in virtù dell’art. 7 del decreto legge 28/5/2004 n. 136 (convertito nella legge 27/7/2004 n. 186), ai sensi del quale il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Solo i sodalizi cui è stato riconosciuto lo status di ente sportivo dilettantistico (attraverso l’iscrizione al Registro) possono far parte del sistema sportivo dilettantistico e possono godere delle agevolazioni tributarie previste dall’art. 90, comma 18, L 289/2002. Sono iscrivibili:

  • gli enti sportivi dilettantistici costituiti nelle forme indicate nell’art. 90 L 289/02 e
  • provvisti di uno statuto registrato e conforme alle disposizioni normative attualmente in vigore, con sede operativa in Italia,
  • regolarmente affiliati a un organismo di riferimento (e che non siano un’articolazione dell’organismo di riferimento),
  • svolgenti comprovata attività sportiva e/o didattica nell’ambito istituzionale dell’organismo di appartenenza,
  • con un numero di tesserati (atleti e tecnici) coerente con la disciplina praticata e conforme alle previsioni regolamentari dell’organismo di appartenenza.

L’iscrizione al Registro coni degli enti sportivi dilettantistici avviene esclusivamente per il tramite dell’Organismo di riferimento.

Per ogni associazione/società sportiva dilettantistica devono essere obbligatoriamente forniti i seguenti dati:

  • a) l’identificativo dell’ASD: CF (ed eventualmente P. IVA). A tal riguardo è necessario verificare che l’identificativo fornito sia quello proprio del sodalizio e non del legale rappresentante;
  • b) l’indirizzo mail;
  • c) la ragione sociale/denominazione;
  • d) la natura giuridica (riconducibile a una delle forme di cui all’art. 90 L 289/02, ovvero associazione sportiva con o senza personalità giuridica, società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro;
  • e) la sede legale: indirizzo, CAP, comune e provincia;
  • f) l’identificativo del legale rappresentante (CF, dati anagrafici, indirizzo di residenza e recapito telefonico);
  • g) l’identificativo dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • h) l’atto costitutivo e lo statuto vigente con numero di registrazione all’Agenzia delle Entrate;
  • i) la stagione sportiva (intesa come l’arco temporale di 12 mesi – stabilito dall’Organismo di riferimento – in cui si svolge l’attività sportiva, che normalmente coincide con l’affiliazione);
  • l) il settore sportivo;
  • m) la sede dell’impianto ove si svolge l’attività;
  • n) la provincia prevalente.

È invece ritenuta opzionale l’indicazione dei seguenti elementi:

  • le eventuali Sedi distaccate all’interno della stessa regione;
  • il recapito postale;
  • il domicilio fiscale;
  • i proventi dell’attività istituzionale;
  • i ricavi dell’attività commerciale;
  • le plusvalenze;
  • le sopravvenienze attive;
  • i ricavi totali;
  • gli oneri dell’attività istituzionale;
  • le minusvalenze;
  • le sopravvenienze passive;
  • il totale dei costi;
  • l’avanzo/disavanzo di gestione.

Per l’iscrizione nel registro coni è inoltre obbligatorio il caricamento dei seguenti atti:

  • l’atto costitutivo registrato;
  • lo statuto registrato;
  • il documento d’identità del legale rappresentante;
  • il modulo richiesta di affiliazione;
  • il verbale delle modifiche statutarie e il verbale delle modifiche delle cariche sociali.

È necessario non trascurare questi ultimi due documenti, oggetto di particolare attenzione in caso di controlli.

Devono inoltre risultare i seguenti dati dei tesserati:

  • l’identificativo unico (codice fiscale);
  • il cognome e il nome;
  • l’ente di appartenenza (ASD/SSD);
  • la qualifica sociale (legale rappresentante, presidente, responsabile di sezione, vice presidente, consigliere);
  • la qualifica sportiva (dirigente, tecnico, ufficiale di gara, atleta agonista, atleta praticante) e il tipo (dilettante, professionista);
  • la stagione sportiva;
  • il settore sportivo e la disciplina sportiva.

Deve altresì essere indicato lo svolgimento di attività sportiva e/o didattica.

Con riguardo all’attività sportiva, deve risultare la descrizione dell’evento sportivo, che può coincidere con una singola gara, la quale, identificata da un codice identificativo univoco, rappresenta il primo gradino della gerarchia.

L’evento sportivo è descritto da:

  • un identificativo univoco (fornito dall’Organismo sportivo);
  • la denominazione (massimo 255 caratteri);
  • l’organizzatore (Organismo sportivo, Comitato periferico, uno o più Enti giuridici);
  • il periodo di svolgimento (gg/mm/aaaa);
  • il livello (Nazionale, Regionale, Provinciale);
  • il tipo (mono-disciplinare, pluri-disciplinare);
  • la gara.

In riferimento all’attività didattica, intesa come l’insieme dei corsi di avviamento allo sport (per giovani e/o adulti) organizzati direttamente dall’Organismo sportivo di riferimento o autorizzati, qualora svolti dall’associazione, deve risultare:

  • la disciplina sportiva;
  • l’identificativo del tecnico responsabile e dei partecipanti;
  • il periodo di svolgimento;
  • la frequenza richiesta.

Deve, infine, essere indicata e specificata l’attività formativa, ovvero l’insieme delle attività di formazione dei tesserati dell’organismo sportivo, nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è svolto direttamente dall’organismo sportivo di riferimento.

Relativamente a quest’ultima tipologia di attività, deve essere precisata:

  • la natura, ovvero se trattasi di corsi, corsi con esame, ovvero stage/seminari;
  • la categoria da formare, i destinatari del corso, dirigenti, ufficiali di gara, tecnici o altro;
  • il numero dei partecipanti e il codice fiscale dei medesimi;
  • la disciplina sportiva;
  • l’identificativo (codice fiscale) del tecnico responsabile e dei partecipanti;
  • la modalità di erogazione del corso (ovvero se svolto a distanza, on line, o in aula);
  • il livello (nazionale, regionale o provinciale);
  • il luogo;
  • il periodo di svolgimento e le ore complessive di erogazione della formazione.

La previsione – nell’ambito del regolamento istitutivo del Registro CONI – di cause di nullità delle iscrizioni, e conseguente cancellazione dei sodalizi a seguito dei controlli compiuti dal CONI, suggerisce di prestare particolare attenzione alla correttezza e completezza dei dati inseriti, posto che sono ritenute nulle (quindi come mai esistite), tra l’altro, le iscrizioni di ASD, il cui codice fiscale e/o la partita IVA risultano errati. Da ricordare, tra le cause di cancellazione degli enti sportivi dilettantistici, il mancato aggiornamento dei propri dati identificativi – entro 15 giorni dalla richiesta pervenuta dal CONI – o la mancata integrazione delle informazioni obbligatorie per l’iscrizione.

Il fatto che i dati presenti nel Registro vengano aggiornati dagli Organismi di affiliazione, non sembra escludere la necessità che i singoli enti sportivi dilettantistici verifichino la correttezza dei medesimi, non solo in considerazione delle possibili conseguenze in caso d’indicazioni errate, bensì anche in virtù del fatto che la sezione riservata del registro CONI è consultabile, oltre che dalle ASD anche dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS per finalità istituzionali.