Obbligo Fatturazione elettronica anche per ASD e SSD. Con la pubblicazione del D.L. 36/2022 nella G.U. del 30.04.2022, l’obbligo di fatturazione elettronica viene esteso anche alle ASD e alle SSD, in regime forfettario L. 398/91 e con proventi commerciali non superiori ad euro 65.000, sia pure con due diverse date di decorrenza.

Termini e caratteristiche di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica per ASD e SSD in vigore dal primo luglio 2022

L’art. 18, comma 2, D.L. 36/2022, interviene sull’art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015, istitutivo dell’obbligo generalizzato di emissione della fatturazione elettronica e di trasmissione della stessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, eliminando – a far data dal 1° luglio 2022 – l’esonero che era stato previsto per determinate categorie di soggetti.BANNER SSD

Quali sono i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica?

I soggetti ai quali dal primo luglio 2022 si estende l’obbligo di emissione della fattura elettronica e trasmissione allo SdI sono:

  • i soggetti passivi in “regime di vantaggio” ex art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011,
  • i soggetti passivi in “regime forfettario” ex art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014,
  • i soggetti passivi in “regime forfettario”, tra cui le ASD e SSD, che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Tempistiche dell’obbligo di fatturazione elettronica per ASD e SSD.

L’art. 18, comma 3, del decreto legge 36/2022, prevede tuttavia una partenza graduale dell’obbligo in questione, disponendo, per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 25.000, un ulteriore slittamento al 1° gennaio 2024 dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Al fine di agevolare i contribuenti con obbligo di fatturazione elettronica decorrente dal 1° luglio, viene prevista la non applicazione delle sanzioni amministrative con riferimento alle eventuali fatture emesse tardivamente in relazione al 3° trimestre 2022 (periodo da luglio a settembre 2022), purché queste fatture vengano poi emesse entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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