Con la Nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro avevano pubblicato le prime indicazioni con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Lavoro autonomo occasionale. L’ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica una nuova nota ed esclude gli ETS dall’obbligo di comunicazione.

L’Ispettorato del Lavoro ha pubblicato un nuovo aggiornamento con il quale mira a chiarire l’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Secondo il chiarimento, gli enti che non svolgono attività commerciale sono esclusi dall’obbligo di comunicazione.

Chi è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

L’obbligo ha chiarito l’ispettorato del Lavoro riguarda i soli committenti che operano in qualità d’imprenditori.

Una specifica che appare chiara già nella FAQ 1 dell’aggiornamento pubblicato sul sito dell’ispettorato dove, citiamo testualmente, “gli enti del Terzo settore (Ets) che svolgono solamente attività non commerciale (e che quindi operano con il solo codice fiscale) non devono adempiere all’obbligo di comunicazione in quanto non sono considerati “imprenditori”.

L’obbligo di comunicazione è escluso solo per gli ETS o vale anche per le altre organizzazioni di volontariato?

La FAQ sopracitata elenca solo gli ETS ma la medesima considerazione può essere fatta e quindi ampliata anche per tutti gli altri enti non profit. Associazioni, fondazioni, comitati e comunque tutte le realtà che non siano enti del terzo settore ma che comunque non svolgono attività commerciale sono escluse dall’Obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Enti no profit che svolgono attività commerciale ed enti no profit che non svolgono attività commerciale.

L’ispettorato del lavoro suddivide il panorama associativo in due grandi macro categorie.

  • Enti no profit che svolgono esclusivamente attività non commerciali e che hanno solo codice fiscale. Queste realtà NON devono mai inviare la comunicazione preventiva in relazione alle attività di lavoro autonomo.
  • Enti non profit che svolgono anche attività commerciali. Gli ets che in via esclusiva, prevalente o anche solamente marginale rispetto a quelle istituzionali svolgono attività commerciali devono inviare la comunicazione preventiva in relazione alle attività di lavoro autonomo solo “con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale”.