Lo statuto ASD è il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione sportiva e le norme che regolano il suo funzionamento. Lo statuto in una ASD ha un importanza fondamentale.

Cos’è lo statuto di una ASD e come si scrive? Breve guida alla comprensione e alla compilazione della Statuto di un’associazione sportiva dilettantistica.

Uno statuto deve rispettare precise caratteristiche formali e di contenuto. Lo statuto ASD deve contenere sempre:

  • la denominazione;
  • l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
  • l’attribuzione della rappresentanza legale;
  • l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
  • l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  • modalità di scioglimento dell’associazione o della società;
  • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Come scrivere uno Statuto ASD?

I documenti alla base della costituzione di un’associazione sportiva dilettantistica sono due: l’atto costitutivo e lo statuto. Mentre l’atto costitutivo rappresenta la manifestazione di volontà dei soci promotori di costituire un’associazione senza finalità di lucro con determinati scopi e finalità, lo statuto entra nel dettaglio della disciplina associativa, stabilendo con precisione le finalità primarie del sodalizio, la composizione, il funzionamento e i poteri degli organi, la struttura dei diritti e dei doveri degli associati, la gestione patrimoniale.

In relazione a quanto detto, le caratteristiche di uno statuto di una ASD sono

Denominazione e durata.

Anche se non obbligatoriamente imposto dal Codice Civile (pur essendolo ai fini fiscali e amministrativi), le associazioni non riconosciute devono dotarsi di un nome (ragione sociale) atte a contraddistinguerli e a diversificarli dagli altri. Per quanto riguarda la durata invece, questa può avere un termine o essere illimitata. Esattamente come qualunque altra organizzazione.

Sede

Il Codice Civile non impone espressamente il requisito della sede, anche se la sede è un obbligo ai fini fiscali e amministrativi. Scegliere e indicare la sede nello statuto di un’ASD è però una necessità tecnica, richiesta da esigenze pratiche. Stabilire una sede della società sportiva ai fini di

tutti i rapporti con i terzi in genere ed in particolare con i soci, le pubbliche Autorità e i fornitori è un’azione fondamentale nella vita di un’ASD. Nel caso in cui lo statuto non indichi una sede, la legge prevede che questa è individuata nel luogo ove hanno concreto e continuativo svolgimento le attività dell’ente.

Scopo e strumenti.

Lo scopo per il quale viene costituita l’associazione sportiva dilettantistica deve essere precisato nello statuto sociale con esattezza e chiarezza. Nello statuito deve inoltre risultare chiaramente come l’associazione non persegua scopi di lucro.

Specificare che l’ASD non ha finalità di lucro è importante sia per l’aspetto fiscale (la mancata indicazione dell’assenza di lucro parifica, seppur sotto un punto di vista meramente formale, il circolo ad un esercizio di tipo commerciale con tutte le conseguenze in termini di trattamento tributario, adempimenti fiscali e contabili previsti per quest’ultima tipologia di enti) sia per l’aspetto giuridico (la mancata indicazione dell’assenza di lucro parifica, seppur sotto un punto di vista meramente formale, il circolo ad un esercizio di tipo commerciale con tutte le conseguenze in termini di trattamento tributario, adempimenti fiscali e contabili previsti per quest’ultima tipologia di enti. Inoltre, in caso di prolungato e incontrovertibile dissesto economico e finanziario, il circolo verrebbe assimilato ad una società commerciale con il rischio di subire un’eventuale procedura fallimentare e tutto ciò che ne consegue anche in capo ai dirigenti e ai soci).

Ammissione, recesso ed esclusione dei soci dall’Associazione Sportiva Dilettantistica.

Nello statuto vanno indicate chiaramente le condizioni per l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci. Per quanto riguarda l’ammissione, essa è vincolata all’accettazione, da parte del proponente, dei princìpi morali che reggono l’ASD, al rispetto delle norme statutarie e delle delibere del Consiglio Direttivo e al pagamento della quota associativa.

La dottrina ritiene che non si possano stabilire ulteriori condizioni per l’ammissione dei soci soprattutto se di natura discriminante (è la cosiddetta concezione dell’associazione come “organizzazione aperta”). La recente legge sull’associazionismo di promozione sociale (legge 383/2000), per esempio, nega tale qualifica ai circoli e alle associazione che, in qualsiasi forma, operano una selezione degli associati in base a condizioni di razza, etnia, sesso, religione o situazione economica.

Gli organi dell’ASD

Gli organi dell’ASD sono quelli in generale previsti per gli enti di tipo associativo. Dottrina e giurisprudenza ne prescrivono almeno tre: l’Assemblea, il Presidente e il Consiglio Direttivo, rimandando allo statuto per una più precisa indicazione delle funzioni e dei poteri di ciascuno.

L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione poiché rappresenta l’universalità dei soci. Ad essa competono, ex lege, alcuni poteri che, se trasferiti ad altri organi fanno perdere al circolo la natura di organizzazione democratica e decadere dai benefici fiscali previsti. Tra queste la libera elezione degli organi dirigenti, l’approvazione del bilancio consuntivo, le modifiche statutarie, lo scioglimento dell’associazione.

Lo statuto deve prevedere la regolamentazione dell’assemblea distinguendo le funzioni attribuite all’assemblea ordinaria (approvazione del bilancio e nomina degli organi dirigenti) da quelle di competenza della assemblea straordinaria (modifica dello statuto, scioglimento dell’associazione) nonché le relative maggioranze per la valida costituzione dell’organo e per la delibera, sia in prima sia in seconda convocazione. Devono essere indicati anche l’organo abilitato alla convocazione (che di norma corrisponde con il Presidente), le modalità di convocazione ed i tempi di preavviso delle lettere di convocazione.

Presidente e Consiglio Direttivo vengono nominati dall’Assemblea e costituiscono, rispettivamente, l’organo di rappresentanza e di governo dell’associazione. Taluni statuti possono prevedere, tuttavia, che il Presidente venga nominato dal Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta rappresentare l’associazione dinanzi ai terzi, persone fisiche, imprese e autorità pubbliche. Egli provvede, altresì, a convocare l’organo assembleare e il Consiglio Direttivo e a dirigerne i lavori secondo l’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo ASD provvede, invece, alla gestione amministrativa e al governo del circolo secondo le direttive generali imposte dall’assemblea. Nello svolgimento di tali compiti gode, in generale, dei poteri ordinari e straordinari, fatta eccezione per quelli che la legge o lo statuto riservano ad altri organi. Tra i compiti del Consiglio Direttivo rientra anche quello di rendicontare la gestione economica, patrimoniale e finanziaria annuale del circolo e di sottoporre il relativo bilancio consuntivo all’approvazione dell’assemblea. Tale indicazione nello statuto è resa obbligatoria dalle leggi fiscali; la mancata redazione del rendiconto annuale o la mancata convocazione dell’assemblea per la relativa approvazione determinano la decadenza dai benefici fiscali.

Lo statuto di una ASD può prevedere ulteriori organi: il Collegio dei Revisori la cui nomina spetta all’assemblea e la cui funzione è quella di controllare che la gestione economica e finanziaria sia formalmente corretta e risponda all’interesse dei soci; il Collegio dei Probiviri il cui compito è quello di dirimere le eventuali controversie insorte tra gli organi o tra i soci. Gli ultimi due organi non sono obbligatori e la loro costituzione all’interno del circolo va effettuata solo quando le dimensioni e la complessità del medesimo giungono ad un livello tale da richiederne l’intervento. Per tutti gli organi lo statuto deve fissare il periodo per cui essi sono in carica, trascorso il quale occorrerà convocare nuovamente l’assemblea per nuove elezioni.

Patrimonio sociale

In un’ASD il patrimonio sociale ha la funzione di sostenere lo svolgimento dell’attività istituzionale in modo da garantirne il conseguimento degli scopi ed è costituito dalle quote associative, dalle entrate istituzionali e dai beni con queste acquistati, oltre che da tutti gli altri beni pervenuti al circolo a diverso titolo (donazioni in natura e in denaro, eredità, legati, entrate a carattere commerciale ecc.). Il fondo comune in tal modo determinato non è divisibile per tutta la durata dell’Associazione; i soci non possono chiederne la quota in caso di recesso o esclusione, né trasferirne i relativi diritti a terzi. Allo scioglimento del circolo il patrimonio residuo (una volta onorati tutti i debiti contratti con i terzi, l’eventuale personale e le amministrazioni pubbliche) non può essere ripartito tra i soci ma va destinato ad altra associazione con analoghe finalità sportive dilettantistiche. Queste norme sono previste dalla legislazione fiscale e rivestono carattere di obbligatorietà.

Altri elementi obbligatori previsti dalla normativa fiscale da inserire nello Statuto ASD.

La normativa fiscale e in particolare il più volte rammentato art. 90 della legge 289 del 2002 e ss. int. e mod. prescrivono una serie di requisiti che devono essere obbligatoriamente presenti nello statuto e/o atto costitutivo delle ASD al fine del godimento delle agevolazioni fiscali:

  • la denominazione con la dizione “Associazione sportiva dilettantistica”, l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
  • l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
  • l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
  • l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  • le modalità di scioglimento dell’associazione;
  • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società;
  • l’obbligo di uniformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle altre Federazioni alle quali la società è affiliata o intende affiliarsi.

L’obbligo per i membri del consiglio direttivo di non rivestire analoghe cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche. Si tratta in parte di requisiti previsti anche da altre normative ( il D. Lgs 460/1997 in generale per tutte le associazioni agevolate e la legge 383 del 2000 per l’associazionismo di promozione sociale) ma che nel comparto sportivo dilettantistico assumono una valenza particolarmente cogente in virtù della necessità per queste ultime di ottenere il riconoscimento sportivo dal CONI e l’iscrizione nel registro nazionale delle ASD.

Cerchi un software gestionale che possa aiutarti a gestire nel miglio modo possibile la tua ASD? Scopri GRATIS tutte le funzioni del Software AssoFacile!