Con l’entrata in vigore del regime fiscale definitivo del Terzo settore dal 1° gennaio 2026, il ruolo dell’organo di controllo negli enti del Terzo settore (ETS) assume una centralità strategica nella governance, nella trasparenza e nella tutela degli interessi collettivi.
Norme di comportamento dell’organo di controllo ETS: cosa cambia con il regime a pieno titolo del Terzo settore
Le Norme di comportamento dell’organo di controllo ETS, pubblicate il 18 febbraio 2026 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, aggiornano in modo organico il quadro operativo già delineato nel 2020, fornendo linee guida tecniche, deontologiche e organizzative per lo svolgimento dell’attività di vigilanza.
Nomina dell’organo di controllo ETS: quando è obbligatoria e quali requisiti sono richiesti
La nomina dell’organo di controllo negli ETS è obbligatoria in specifiche fattispecie previste dal Codice del Terzo settore, in particolare per le fondazioni e per le associazioni che superano determinate soglie dimensionali per due esercizi consecutivi.
L’organo può essere monocratico o collegiale e almeno un componente deve possedere requisiti di professionalità qualificata (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, revisori legali o professori universitari in materie economico-giuridiche).
Elemento essenziale è l’indipendenza dell’organo di controllo, valutata secondo un approccio basato sul rischio. Le Norme disciplinano in modo puntuale cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, richiedendo al professionista un’attenta autovalutazione preventiva e periodica.
Indipendenza, retribuzione e cessazione dall’ufficio
L’indipendenza dell’organo di controllo ETS non è intesa in senso astratto, ma come capacità concreta di esercitare le funzioni senza condizionamenti economici, professionali o personali. Le Norme individuano i principali rischi di interesse personale, auto-riesame e dipendenza finanziaria, imponendo l’adozione di adeguate misure di salvaguardia.
La retribuzione dell’organo di controllo deve essere equa e proporzionata all’impegno, alla complessità dell’ente e alle responsabilità assunte, anche in funzione della tutela dell’indipendenza.
Sono inoltre disciplinate le ipotesi di cessazione dall’ufficio, il passaggio di consegne e la sostituzione dei componenti, con l’obiettivo di garantire continuità ed efficacia dell’attività di vigilanza.
Vigilanza e controlli: cosa deve verificare l’organo di controllo ETS
Il cuore dell’intento informativo riguarda la vigilanza dell’organo di controllo negli enti del Terzo settore. L’attività non si limita al controllo formale, ma si estende a una verifica sostanziale su più livelli.
In particolare, l’organo di controllo vigila su:
osservanza della legge e dello statuto;
rispetto dei principi di corretta amministrazione;
assetto organizzativo, sistema di controllo interno e assetto amministrativo-contabile;
adeguatezza dei flussi informativi e delle procedure decisionali;
corretto utilizzo delle risorse e coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le Norme introducono un modello di controllo scalabile, proporzionato alla dimensione e alla complessità dell’ente.
Bilancio di esercizio, RUNTS e rendicontazione sociale
Un ambito centrale della vigilanza riguarda gli adempimenti contabili e documentali degli ETS.
L’organo di controllo verifica:
la corretta redazione del bilancio di esercizio ETS;
il deposito del bilancio nel RUNTS nei termini previsti;
l’obbligo di bilancio sociale ETS, quando applicabile;
la coerenza tra attività svolte, rendicontazione e missione statutaria.
Le Norme disciplinano anche le relazioni dell’organo di controllo, comprese le attestazioni di conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali.
Whistleblowing, antiriciclaggio e compliance negli ETS
Tra i temi caldi introdotti o rafforzati dalle Norme figurano gli obblighi di compliance.
L’organo di controllo è chiamato a vigilare su:
istituzione e funzionamento del canale di whistleblowing negli ETS;
obblighi antiriciclaggio, con adeguata verifica del rischio ai sensi del d.lgs. 231/2007;
flussi informativi con eventuale organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001;
rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale ETS, quando presente.
Questi controlli rafforzano il presidio di legalità e la credibilità dell’ente verso soci, finanziatori e pubbliche amministrazioni.
Denunzia di fatti censurabili e gravi irregolarità
Le Norme disciplinano anche i poteri di intervento dell’organo di controllo in presenza di fatti censurabili o gravi irregolarità. In tali casi, l’organo può:
richiedere chiarimenti agli amministratori;
attivare flussi informativi qualificati;
convocare l’assemblea;
ricorrere agli strumenti di denunzia previsti dal codice civile.
Si tratta di un ambito delicato, che conferma il ruolo dell’organo di controllo come garante dell’interesse generale.
Perché le norme sull’organo di controllo ETS sono centrali nel 2026
Le Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore rappresentano oggi uno strumento operativo essenziale per professionisti, amministratori e dirigenti ETS.
In un contesto di piena attuazione della riforma, esse rafforzano trasparenza, affidabilità e qualità della governance, contribuendo a rendere il Terzo settore un ambito sempre più maturo, responsabile e credibile.




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