La Cassazione, con la sentenza n. 25756 del 2 luglio 2024, conferma che anche in un contesto volontario e informale possono sorgere obblighi di prevenzione, formazione e protezione a carico di chi organizza e dirige concretamente l’attività.

Una sentenza che interessa da vicino associazioni, ETS e realtà che operano con volontari

La sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 2 luglio 2024, n. 25756 merita attenzione ben oltre il singolo episodio da cui prende origine. Il caso riguarda una volontaria di un canile aggredita da un pitbull durante le attività di accudimento, ma il punto giuridico affrontato dai giudici ha un valore molto più ampio perché tocca un tema centrale per il mondo associativo: la sicurezza sul lavoro dei volontari. La giurisprudenza e i commenti specialistici che hanno analizzato la decisione sottolineano infatti che la tutela antinfortunistica può estendersi anche a prestazioni gratuite o informali, quando si svolgono dentro un’organizzazione concreta e sotto una direzione effettiva.

Per questo la pronuncia non interessa soltanto chi gestisce rifugi o strutture con animali, ma anche associazioni culturali, sportive, sociali e del terzo settore che si avvalgono del contributo di volontari. Il messaggio della Cassazione è chiaro: quando esiste un’organizzazione reale e qualcuno ne governa attività, accessi, compiti e rischi, gli obblighi di sicurezza non possono essere ignorati.

Il caso del pitbull nel canile e le lesioni subite dalla volontaria

La vicenda trae origine da un episodio avvenuto in un rifugio amatoriale per cani, dove una volontaria fu incaricata di trasferire un pitbull maschio dalla gabbia al recinto di sgambamento. Durante questa operazione il cane la aggredì violentemente, provocandole gravissime lesioni agli arti superiori. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, l’animale era già noto per comportamenti aggressivi e, proprio per questo, il rischio non poteva essere considerato né improvviso né imprevedibile. La sentenza pubblicata da Olympus riporta che il procedimento si è concentrato sulla mancata formazione dei volontari, sull’assenza di adeguata informazione rispetto ai rischi specifici e sulla mancanza di dispositivi di protezione individuale.

La Corte di appello prima e la Cassazione poi hanno quindi valutato se chi gestiva di fatto la struttura avesse assunto una responsabilità concreta verso le persone che vi prestavano attività. È proprio da qui che emerge il tema della posizione di garanzia, destinato a diventare il vero fulcro interpretativo dell’intera decisione.

Perché la posizione di garanzia non dipende solo da un contratto

Uno degli aspetti più importanti della sentenza è il chiarimento sul significato di posizione di garanzia. In materia penale, questa espressione indica l’obbligo giuridico di proteggere determinati soggetti o di impedire il verificarsi di eventi dannosi quando si ha il dovere e il potere di farlo. Nel caso esaminato, la difesa aveva cercato di escludere tale posizione sostenendo che non esistesse un vero rapporto di lavoro subordinato e che i volontari agissero in modo sostanzialmente autonomo.

La Cassazione ha però richiamato un orientamento già consolidato: la tutela della salute e della sicurezza non si esaurisce nel lavoro dipendente tradizionale, ma può estendersi anche a prestazioni svolte per amicizia, riconoscenza o volontariato, purché l’attività si inserisca in un ambiente organizzato che, nei fatti, sia qualificabile come ambiente di lavoro. I commenti pubblicati dopo la pronuncia insistono proprio su questo passaggio, evidenziando che la posizione di garanzia può sussistere anche in situazioni di lavoro volontario.

Per le associazioni questo principio è decisivo, perché sposta l’attenzione dalla forma giuridica alla realtà effettiva dell’organizzazione. Non basta dire che i collaboratori sono volontari per escludere responsabilità. Se l’attività è coordinata, distribuita e diretta da qualcuno, allora quel qualcuno potrebbe essere chiamato a rispondere anche sul piano prevenzionistico.

Il datore di lavoro di fatto nei contesti associativi e informali

Altro snodo essenziale della sentenza è il riferimento al datore di lavoro di fatto, concetto perfettamente coerente con il principio di effettività del D.Lgs. 81/2008. Non conta soltanto chi ha una qualifica formale, ma chi esercita davvero i poteri di organizzazione, direzione e controllo. Anche materiali divulgativi dedicati alla sicurezza nelle associazioni e nelle Pro Loco ricordano che in presenza di una struttura gerarchica concreta può emergere una figura di preposto, dirigente o datore di lavoro di fatto.

Nel caso deciso dalla Cassazione, la donna imputata veniva ritenuta centrale nella gestione del rifugio: decideva quali animali ospitare, ammetteva i volontari, forniva loro le chiavi, riceveva aggiornamenti sulle attività e impartiva indicazioni operative. Sono proprio questi elementi ad aver convinto i giudici che non si trattasse di una presenza marginale o solo proprietaria, ma di un soggetto titolare di un effettivo potere organizzativo. E se esiste questo potere, esiste anche il correlato dovere di governare il rischio.

Per un’associazione il principio è molto concreto. Chi coordina volontari, assegna compiti, apre o chiude spazi, autorizza attività e decide le modalità operative non può considerarsi esterno rispetto agli obblighi di sicurezza. In determinate condizioni, può essere letto come datore di lavoro di fatto, con tutte le responsabilità che ne conseguono.

Sicurezza sul lavoro volontari: cosa doveva essere fatto secondo la Corte

La sentenza è particolarmente importante anche perché chiarisce, in modo implicito ma netto, che cosa si aspettano i giudici da una realtà organizzata che coinvolge volontari. Nel caso specifico non risultava assolto alcun obbligo serio di formazione e informazione. I volontari non erano stati istruiti in modo adeguato sui rischi connessi alla gestione quotidiana dei cani, soprattutto di quelli più aggressivi, e non risultavano dispositivi di protezione individuale o altre misure di sicurezza specifiche per le situazioni più esposte. La stessa scheda della decisione mette in evidenza proprio i temi di datore di lavoro, DPI, informazione, formazione e addestramento.

Questo significa che la sicurezza sul lavoro dei volontari non può essere affrontata con una logica generica o improvvisata. Quando l’attività presenta rischi specifici, come nel caso della movimentazione di animali pericolosi, occorre definire procedure chiare, stabilire chi può intervenire, con quali modalità e con quali strumenti di protezione. La prevenzione non consiste in un semplice richiamo alla prudenza, ma in una vera organizzazione del lavoro in sicurezza.

Perché questa sentenza è strategica per le associazioni

Dal punto di vista SEO e informativo, questa decisione intercetta un bisogno concreto del mondo associativo: capire fin dove arrivano le proprie responsabilità verso i volontari. Il fatto che diverse fonti di commento abbiano rilanciato la sentenza collegandola direttamente alla sicurezza sul lavoro volontari dimostra che il tema è percepito come attuale e trasversale, non limitato al solo settore dei canili.

Un’associazione può infatti trovarsi in situazioni analoghe ogni volta che organizza attività materiali, eventi, movimentazione di attrezzature, cura di spazi, assistenza ad animali, gestione di cucine, allestimenti o mansioni operative affidate a persone non dipendenti ma comunque inserite in un contesto organizzato. In tutti questi casi la sentenza invita a non sottovalutare la dimensione prevenzionistica. La gratuità della collaborazione non cancella il rischio, e non cancella nemmeno il dovere di gestirlo.

Il valore della sentenza oltre il singolo episodio

Limitarsi a leggere questa pronuncia come una semplice “sentenza sul pitbull nel canile” sarebbe riduttivo. In realtà, la Cassazione pitbull canile diventa il veicolo attraverso cui viene riaffermato un principio generale: negli ambienti organizzati, anche informali, il diritto della sicurezza guarda alla sostanza dei rapporti e non alle etichette. I commenti pubblicati dopo la decisione la presentano infatti come una conferma del fatto che la posizione di garanzia può ricadere su chi dirige l’attività anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato tradizionale.

Per chi opera nel terzo settore, questa è la vera lezione da portare a casa. Ogni volta che esiste un’organizzazione, ogni volta che qualcuno prende decisioni operative e ogni volta che l’attività espone persone a un rischio prevedibile, la sicurezza deve entrare stabilmente nella gestione quotidiana.

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