Le associazioni sportive dilettantistiche che intendano fruire dei vantaggi fiscali devono presentare il modello EAS: scopriamo insieme come si presenta e quali sono i passaggi da affrontare!

Le associazioni sportive dilettantistiche che intendano fruire dei vantaggi fiscali devono presentare il modello EAS, vale a dire quel modello che consente di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti. Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che non svolgono attività commerciale sono esonerate dall’onere della trasmissione del modello EAS.

Sono, invece, tenute all’invio del modello EAS le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre all’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (ad es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi. In questo caso il modello EAS può essere presentato con modalità semplificate.

Il modello eas deve essere presentato entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione. Dovrà essere presentato, inoltre, ogni qualvolta si verifichino variazioni dei dati entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la variazione è avvenuta.

Non tutte le variazioni dei dati comportano l’obbligo di presentazione del modello EAS. Ad esempio, in caso di variazione di SEDE e di LEGALE RAPPRESENTANTE non è obbligatorio presentare questo modello, ma i modelli AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA e il modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA.

Il modello EAS deve essere trasmesso solo telematicamente mediante il software reso disponibile ogni anno sul sito www.agenziaentrate.gov.it .

Per trasmettere il modello telematicamente è necessario essere in possesso dell’abilitazione ai servizi oppure Qualora l’associazione non ne sia in possesso potrà avvalersi di un intermediario.

Se non è stato presentato il modello EAS non sarà possibile fruire dei benefici fiscali. E’ possibile rimediare, comunque, trasmettendo il modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando, contestualmente, la sanzione di 258 euro (con modello F24, codice tributo “8114”). In questo caso, non è possibile effettuare la compensazione ma è necessario versare direttamente l’importo. La mancata presentazione del modello EAS comporta l’esclusione dal regime agevolativo a favore degli enti associativi